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26.09.2003

L'appello del cartello di associazioni ambientaliste
ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI, COMITATO PER LA BELLEZZA, FAI, GREENPEACE, INU, ITALIA NOSTRA, LAC, LAV, LEGAMBIENTE, LIPU, MAREVIVO, VAS E WWF

Dieci buone ragioni contro il condono

1. E' questo il terzo condono in meno di vent'anni e sicuramente è il peggiore. Il primo condono del 1985 (Governo Craxi, Ministro del LLPP Nicolazzi), pur essendo assolutamente inaccettabile, era inserito in una legge urbanistica che aveva l'ambizione di voltare pagina rispetto al passato ed introduceva un sistema di regole penali e una diretta attribuzione di responsabilità alle amministrazioni comunali per la repressione degli abusi. Il secondo condono del 1994 (Governo Berlusconi, Ministro del LLPP Radice) ha invece introdotto la logica del fare cassa unita al principio del premio all'illegalità e della liceità della violazione delle norme. 
Questo terzo condono è ancora peggiore: risponde ad una logica perversa che vede demanio, beni culturali ed ambientali, legalità, tutto sacrificato e posto in secondo piano.

2. Il condono edilizio è un dissennato regalo alle ecomafie. Soprattutto nel Mezzogiorno sono tanti i casi in cui è proprio la criminalità organizzata a gestire il business delle edificazioni fuorilegge. C'è una organizzazione capillare che gestisce in modo "efficiente" il ciclo
del cemento: case abusive, infiltrazioni negli appalti per le opere pubbliche, costruzioni fuorilegge, riciclaggio di denaro attraberso la vendita degli immobili. In ogni caso pare incredibile che in uno Stato moderno e civile si possano sanare tutte le opere abusive realizzate. Se si considera che il primo condono sanava gli abusi realizzati sino al 1.10.83,
il secondo sanava gli abusi realizzati dal 2.10.83 al 31.12. 93, questo dovrebbe sanare quelli realizzati dal 1.1.94 al 31.12.2001, si deduce che (con la sola eccezione del demanio) in Italia si sono potuti condonare tutti gli abusi edilizi realizzati. Per il Bel Paese questo rappresenta un
poderoso schiaffo alla storia, alla cultura ed alla legalità.

3. Se dovesse essere approvato il nuovo condono violerebbe il principio di eguaglianza dei cittadini. Questo non solo perché verrebbero "premiati" quei cittadini che non hanno rispettato norme obbligatorie per tutti, ma anche perché quei cittadini che hanno visto abbattere immobili abusivi che oggi si sarebbe potuto sanare si trovano paradossalmente discriminati
rispetto a coloro che hanno visto i propri abusi farla franca. 

4. Si violerebbe poi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. L'abusivismo edilizio nel nostro ordinamento non solo è un illecito amministrativo, ma anche un reato, cioè un illecito penale. L'azione penale è sempre obbligatoria ed il nuovo condono espliciterebbe una ennesima rinuncia dello Stato ad un'azione di tutela e garanzia della collettività.

5. Si approva un nuovo condono senza avere dati che consentano una corretta valutazione di quelli precedenti, quindi lo si approva prescindendo da ogni esperienza o analisi di merito. Ad oggi non esistono dati completi sui condoni rilasciati, sulle loro tipologie, sull'incidenza degli abusi condonati nelle aree a rischio o in quelle vincolate. E' contemporaneamente
difficile capire quanto abbia inciso l'edificazione incontrollata sulla fragilità del nostro territorio. Il dissesto idrogeologico in Italia è infatti sicuramente figlio anche della speculazione edilizia e in particolar modo di quella speculazione fatta senza nessuna autorizzazione, senza
nessuna valutazione dell'impatto sul territorio, senza nessun interesse al rispetto degli equilibri.

6. Il condono produce un guadagno economico solo apparente, ma in realtà nasconde, sempre sul piano economico, una perdita per la collettività. Anche in questo caso mancano dati complessivi tra quanto si è incassato con i condoni '85 e '94 e quanto si è speso per le opere di urbanizzazione, ma i dati forniti fornita da alcuni comuni danno cifre agghiaccianti: a Roma, a fronte di incassi pari a 477 milioni di euro, si sono dovute realizzare opere di urbanizzazione pari a 2.992 milioni di euro. Infatti una costruzione abusiva sanata diventa legale e legittima a tutti gli effetti e, come tale, dev'essere fornita di strade, fogne, allacci, servizi. I comuni calcolano che, di media, il costo per abitazione per le urbanizzazioni primarie è di circa 24mila euro, di cui meno della metà (circa 11mila) versati dal cittadino, il resto rimane a carico dei comuni, quindi anche e soprattutto dei cittadini onesti e rispettosi delle leggi.
 
7. L'esperienza dei condoni precedenti dimostra come non sia materialmente possibile da parte delle amministrazioni comunali effettuare un controllo, se non in via formale, sulle istanze di sanatoria. Questo in concreto significa che si guardano le date di presentazioni, i versamenti
degli oneri concessori e la corrispondenza di quanto dichiarato con i requisiti di legge. Nessuno, davvero nessuno, va a riscontrare l'abuso, a verificare la corrispondenza di quanto dichiarato con l'esistente. Questo genera situazioni paradossali, scoperte quasi per caso, come quelle di condoni presentati su abusi mai fatti (ma si coglieva il condono per fare
nuovi interventi edili altrimenti non ammessi), o condoni limitati a piccole parti ma che in realtà avrebbero dovuto riguardare cubature ben più estese.

8. Grandi abusi incondonabili, frazionati in più pratiche di condono separate, sono stati sanati. D'altra parte da un lato le procedure dei Comuni hanno spesso impedito che queste pratiche potessero essere lette nel loro insieme, da un altro alcuni concetti espressi nella legge (quale ad esempio quello di unità abitativa) hanno dato la possibilità di condonare anche immobili enormi (un condominio, una lottizzazione, frazionati in più pratiche ciascuna delle quali riguardava una singola unità abitativa, diveniva poi sanabile nella sua interezza). Quando si parla dunque di piccoli abusi non si tiene conto che comunque anche con questi si apre un
varco il cui passaggio nessuno controlla. 

9. Sempre l'esperienza ha dimostrato che i vincoli paesaggistici vengono sostanzialmente ignorati nelle procedure di rilascio di condono. Il motivo è semplice: la legge prevede che nelle aree vincolate prima del condono ci sia un parere preventivo dei "soggetti preposti alla tutela del vincolo"; quindi per i vincoli paesaggistici, per i quali lo Stato ha delegato le Regioni e queste hanno subdelegato i Comuni, nella stragrande maggioranza dei casi gli stessi Comuni che rilasciano i condoni sono quelli che esprimono il parere. I vincoli paesaggistici ricoprono il 46% del nostro territorio e la situazione che si è determinata, al di là di rappresentare un'inaccettabile commistione tra controllato e controllore, è aggravata dalla già detta impossibilità dei Comuni di effettuare verifiche concrete. Per cui a parità di termini, di cubatura e di requisiti, uno stesso abuso realizzato pur in zone diverse viene trattato nello stesso modo
senza valutare l'incidenza di questo nel contesto paesaggistico.

10. Ad un opera abusiva, soprattutto se consolidata nel territorio, corrisponde molto spesso uno scarico non autorizzato, una captazione idrica fatta senza le necessarie autorizzazioni, un'occupazione di suolo che si inserisce senza nessuna previsione e valutazione nell'ambiente, nel paesaggio, a volte anche in zone di pregio, a volte addirittura in zone di rischio ed in caso di calamità tutti paghiamo i danni conseguenti a localizzazioni sbagliate. Questi elementi non vengono valutati mai nei condoni : si chiede agli abusivi di pagare oneri concessori stabiliti su
parametri che non tengono nel debito conto i costi ambientali che ricadono invece sull'intera collettività. 

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