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REGOLAMENTO PER IL DECENTRAMENTO DI VAS


Art.1)
Il rappresentante regionale può essere nominato, ai sensi dell’art. 13 dello statuto, esclusivamente in persona del coordinatore regionale.
Egli rimane in carica per la stessa durata degli organi nazionali che gli hanno conferito la delega di rappresentanza legale.
In ogni ipotesi di proroga, legale o statuaria, degli organi esecutivi nazionali, anche il rappresentante regionale rimarrà in carica per pari dutrata, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrtiva.

Art.2)
Il rappresentante regionale potrà compiere in piena autonomia tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dell’associazione ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali nell’ambito del territorio di competenza.
In caso di assenza o impedimento può, per singoli affari e previa comunicazione scritta al Presidente, delegare ad un componente del gruppo di coordinamento regionale il compimento di singoli atti.
Gli atti di straordinaria amministrazione potranno essere compiuti previa autorizzazione del comitato esecutivo o, in caso d’urgenza, anche senza preventiva autorizzazione. In quest’ultima ipotesi tali atti dovranno essere sottoposti all ratifica del comitato esecutivo alla prima riunione utile.

Art.3)
Il rappresentante regionale dovrà operare nel rispetto dello statuto e degli indirizzi delineati dall’assemble generale e dal consiglio nazionale.

Art.4)
Il rappresentante regionale è sottoposto al controllo del Presidente e del comitato esecutivo. Dovrà fornire a semplice richiesta ogni chiarimento o documento relativo alla propria attività.

Art.5)
Il rappresentate regionale nell’ambito delle proprie competenze potrà depositare denaro e valori presso istituti di credito da esso presceltui istituendo un apposito registro di cassa da sottoporre semestralmente per il rendiconto al Presidente ed al comitato esecutivo.
Il rendiconto sarà altresì fornito ad ogni semplice richiesta del Presidente.

Art.6)
Il rappresentante regionale nella sua qualità di coordinatore regionale convocherà ogni qualvolta ve ne sia necessità il coordinamento regionale.
Delle sedute verrà redatto verbale, trascritto in apposito libro, della cui custodia è responsabile il medesimo rappresentante regionale.

Art.7)
Il rappresentante regionale potrà essere revocato dal consiglio nazionale in ogni ipotesi di grava violazione degli obblighi che gli competono ai sensi di legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art.8)
Il presente regolamento può in qualunque momento essere modificato dal consiglio nazionale.


Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’11-01-03

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