MONITORAGGIO DELLE LEGGI ITALIANE SULL'AMBIENTE DOPO DUE ANNI DI GOVERNO BERLUSCONI
Ma vediamo qui di seguito, settore per settore, quali sono gli elementi che compongono il mosaico di quella che potremo definire la controriforma in campo ambientale in atto in Italia.
Quelli che descriviamo qui di seguito sono i provvedimenti in discussione in parlamento di cui si conosce un testo ufficiale o le normative gia approvate.
ACQUE
La privatizzazione dell'acqua
L'art. 35 della Legge Finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) obbliga i Comuni a trasformare entro il 31 dicembre 2002 le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi in società di capitali (comma 8). Questa tendenza si ha intenzione di rafforzarla e confermarla con il Disegno di Legge ""Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale". La cosiddetta Delega Ambientale tra le norme di diretta applicazione prevede al comma 41 dell'articolo unico che entro il 31 dicembre 2006 cessino automaticamente le concessioni dirette e si vada a gara senza che venga regolamentato il rapporto tra gli enti pubblici e le aziende private.
Le associazioni ambientaliste fanno notare che questa privatizzazione generalizzata, e tanto più grave per i servizi idrici ed ecologici in assenza di una regolamentazione, prevista almeno in teoria dall'art. 35 della Finanziaria, dei rapporti fra enti pubblici e privati. Si rischia di consegnare di fatto a SpA il pieno controllo per legge sulla gestione di una risorsa quale l'acqua, sia superficiale che sotterranea, che nell'ordinamento italiano e chiaramente un bene comune che deve essere tutelato nell'interesse generale (in particolare L. n. 36/1994 e L. n. 152/1999).
Tolmezzo: un'Ordinanza rende le acque pulite
Il DPCM 14 febbraio 2002, facendo riferimento alla Legge sulla Protezione Civile (L. n. 225/1992) decreta lo "stato di emergenza socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel Comune di Tolmezzo", provocato dal sequestro da parte della magistratura della locale cartiera che immette scarichi fuori dai limiti di legge nel Tagliamento provocando un grave inquinamento. Lo stesso giorno di questo provvedimento viene nominato dal Governo il commissario ad acta, individuato nel presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che procede il giorno successivo ad autorizzare gli scarichi della cartiera in attesa di approfondimenti
.
Le associazioni ambientaliste osservano come con questa Ordinanza, che utilizza strumentalmente la normativa della protezione civile, si legittimi in realta l'inquinamento contro ogni evidenza e in deroga alle leggi vigenti, dichiarando un'emergenza strumentale e pretestuosa.
ALTA VELOCITA' FERROVIARIA
I General Contractor per l'Alta Velocità ferroviaria
Nella Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti" (art. 11), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo elaborato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Lunardi, viene autorizzato il recupero "senza soluzioni di continuità" delle concessioni rilasciate da TAV SpA e dei relativi rapporti di General Contracting, revocati dal Governo Amato con l'art. 131 della Finanziaria 2001 e riguardanti le tratte ancora non in fase di realizzazione (Milano-Verona, Verona-Venezia e Milano-Genova).
Secondo le Associazioni ambientaliste il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture tenta di eludere l'obbligo comunitario di assegnare i lavori delle opere pubbliche attraverso gare internazionali, come auspicato sin dal 1996 dall'Autorità Antitrust italiana (che ha inviato una nuova segnalazione al Governo sull'argomento lo scorso 7 febbraio).
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Il paesaggio italiano
Nel testo approvato dal Senato del Disegno di Legge ""Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" i discussione oggi alla Camera (AC 1798- B) e stato introdotto il comma 32 dell'articolo unico, con il quale si vorrebbero istituire, modificando il Testo Unico sui beni culturali e ambientali (Dlgs n. 4901999), in via ordinaria procedure di sanatoria di opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale e l'estinzione di tutti i reati compiuti da chi ha costruito l'opera o trasformato il territorio, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti.
Le associazioni ambientaliste osservano che, pur esistendo un parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale (del 1/4/2002) che purtroppo consente la "sanatoria paesaggistica", la norma cosi come e stata formulata e proposta al dibattito parlamentare si differenza dei condoni, che sono atti di carattere eccezionale, introducendo una sanatoria ordinaria che avrebbe un effetto permanente con grandi rischi per il paesaggio italiano.
Dal vincolo al compenso
Sempre, come articolo aggiuntivo al DDL di riordino della normativa ambientale (AC 1798-B), in discussione alla Camera, nella riscrittura del testo viene proposta una norma, ai commi da 21 a 24 dell'articolo unico, che introduce una "compensazione ambientale" per coloro che - in possesso di regolare concessione o autorizzazione edilizia - subissero limiti d'edificazione per sopravvenuti vincoli ambientali. Compensazione che consentirebbe la cessione delle aree vincolate ai Comuni, che avrebbero la facoltà di permettere ai proprietari dei terreni l'edificazione in altre zone non vincolate.
Le associazioni ambientaliste rilevano che tale delicatissima e complessa materia (che incide sulla tutela dell'ambiente, sul diritto di proprietà e sullo ius aedificandi) dovrebbe essere oggetto di una riscrittura più sistematica, che tenga conto della stessa carta costituzionale. Inoltre, sottolineano come con questa norma:
a) i Comuni rischiano di dover spendere dei soldi pubblici per acquisire terreni per far fronte alla compensazione (a meno che non possiedano aree in cui trasferire i volumi);
b) nel momento in cui si stabilisce che determinate volumetrie possano essere trasferite, fatto che presuppone una valutazione economica, s'introduce nell'ordinamento una forzatura che introduce di fatto l'indennizzabilità dei vincoli ambientali sinora non prevista.
BONIFICHE
Chi bonifica le aree industriali contaminate?
Nella Legge 31 luglio 2002 n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" (art. 18), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo proposto dal ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, si legittima una procedura macchinosa d'esproprio, che crea un regime speciale di favore per privati "affidatari", diversi dai proprietari e dai concessionari delle aree, per la bonifica e il riutilizzo a fini economici di aree industriali inquinate..
Le associazioni ambientaliste ritengono che tale norma sia molto pericolosa perche invece di mettere al centro dell'intervento la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino di aree fortemente contaminate (da Marghera a Manfredonia), privilegia il loro utilizzo successivo a fini economici, senza che vengano valutati con il dovuto approfondimento i livelli di contaminazione dei siti e l'efficacia dell'intervento di risanamento ambientale. Inoltre, il fatto che tali interventi siano affidati a privati, diversi da chi possiede o gestisce le aree, secondo le associazioni ambientaliste, e difficilmente conciliabile con il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica
utilità (di cui al DPR n. 327/2001) e può essere oggetto di serie e assolutamente giustificate contestazioni di legittimità costituzionale per la violazione dell'art. 42 della Costituzione che tutela la
proprietà privata.
CACCIA
Caccia in deroga e caccia nei parchi
Nella Legge 3 ottobre 2002 n. 221 recante "Integrazioni alla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE", sulla base di una proposta di DDL redatta dal Governo, si delega alle Regioni la competenza ad aprire "la caccia" alle specie protette in deroga; senza un controllo statale e senza che esista un censimento preventivo dell'avifauna da parte di un ente nazionale o comunitario.
Le associazioni ambientaliste ricordano che la Direttiva Uccelli (Dir. 79/409CEE), recepita dalla legge n. 157/1992 consente di derogare al generale divieto di prelievo di alcune specie particolarmente protette a livello europeo e internazionale solo in casi eccezionali, nei modi e nei limiti di quantità e di tempo fissati dalla direttiva stessa e solo se esiste un controllo statale sulle specie protette.
Inoltre, sempre su questo argomento, si segnala l'esistenza di una proposta di legge di modifica "in materia di attività venatoria nelle aree protette" (AC 1592), presentata da 35 parlamentari della maggioranza e condivisa dal Governo, che abroga il divieto di caccia nelle aree protette, in contrasto con le normative europee con le leggi quadro n. 157/92 e n. 394/91 e con la giurisprudenza consolidata della Corte di Costituzionale e della Corte di Cassazione. Questa proposta di legge e stata accolta nella sostanza nell'art. 7 del Disegno di legge governativo di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale (AC 1798), con un blitz degno di miglior causa.
CONFERENZA DI SERVIZI
Il teatrino delle procedure accelerate
La Legge 443 del 21/12/2001 (art. 1 comma 2 lettera d) stabilisce che le amministrazioni che partecipano a Conferenza di Servizi (CDS) possono in questa sede proporre solo "prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere"
Ciò significa, per le associazioni ambientaliste, non tenere in considerazione il contributo delle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell'ambiente e attuare una politica che non tiene conto dell'apporto delle autonomie locali che sino ad oggi contribuivano in un'unica sede qualificata alla migliore definizione del progetto, valutandone tutti gli aspetti, compreso quello localizzativo di particolare importanza ad esempio nella costruzione di infrastrutture quali strade e
ferrovie.
Ospiti in/desiderati
Nel Disegno di Legge "Modifiche e integrazioni alla Legge n. 241/1990" ancora all'esame del Parlamento (AC 3890), viene rafforzato quanto previsto sempre sulla base di un'iniziativa governativa nella Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti" (art. 7), cioè la partecipazione delle società concessionarie e delle società di progetto alle conferenze di servizi decisorie riservare alle sole amministrazioni pubbliche. Non solo il concessionario, seppur con il consenso del concedente, può addirittura convocare la CDS.
Le associazioni ambientaliste osservano che cosi si legittima la partecipazione dei privati a riunioni in cui gli enti pubblici decidono sui nulla osta e sulle autorizzazioni per progetti che, magari, proposti dagli stessi concessionari o società di progetto.
EDILIZIA
Centri storici in pericolo
La Legge 21 dicembre 2001 n. 443 (art. 1, commi da 6 a 14) stabilisce nella sostanza che la Denuncia d'Inizio Attività - DIA viene promossa a principale strumento di autorizzazione di quasi tutti gli interventi edilizi, comprese le opere di ristrutturazione, demolizione e nuova costruzione.
Le associazioni ambientaliste ricordano che il superamento della concessione edilizia (prevista a suo tempo dalla Legge n. 457/1978, modificata appunto dalla L. n. 443/2001) e l'abuso della DIA anche nel caso di interventi cosi radicali rischia di essere un pericolo per i nostri centri storici.
ENERGIA
Un pass per centrali termoelttriche
Nel Decreto Legge 7 febbraio 2002 n? 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", con la giustificazione che le "attuali previsioni" sulla crescita del fabbisogno di energia mostrerebbero una "straordinaria necessita e urgenza" di superare una presunta situazione di crisi, al fine di "evitare l'imminente pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto (sic) il territorio nazionale", si istituisce un unico procedimento e un'unica autorizzazione (che costituisce variante degli strumenti urbanistici e ai Piani Regolatori Portuali) per la costruzione di impianti di potenza superiore ai 300 MW termici. Inoltre, il parere degli enti locali, che vengono solo "sentiti", non viene tenuto in alcuna considerazione.
Le associazioni ambientaliste criticano duramente l'ennesimo tentativo di elusione delle autorizzazioni in campo urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, sanitario, ecc.. Inoltre, le associazioni ambientaliste temono che, con la scusa dell'emergenza, si facciano scelte che possano riflettersi negativamente sugli impegni presi dal nostro paese a livello internazionale in attuazione del Protocollo di Kyoto, per quel che riguarda in particolare: il contenimento delle emissioni, lo sviluppo della co-generazione, la costruzione di impianti di piccola potenza, la diffusione delle fonti rinnovabili.
Confusione nel settore energetico
Il DDL "Riordino del Settore Energetico" (AC 3297-A) prevede fra le altre disposizioni: l' abolizione della separazione tra soggetto gestore e proprietario della rete di distribuzione nazionale, abolizione della carbon-tax e individuazione di irrealistici meccanismi compensativi ad hoc, accreditamento del cosiddetto "carbone pulito", la liberalizzazione del mercato dei residui nucleari, procedure accelerate per la Valutazione di impatto ambientale per i depositi di oli minerali e per i gasdotti, inserimento delle attività di cogenerazione elettrica alimentate con i rifiuti urbani e con le farine animali tra le fonti di energia rinnovabile.
Secondo le associazioni ambientaliste tale provvedimento si discosta in maniera radicale o entra in contrasto con la normativa nazionale di derivazione comunitaria e dal Protocollo di Kyoto su molti aspetti e appare impostato e scritto su misura per rispondere agli interessi dei grandi gruppi industriali e in particolare di ENEL SpA. Sul nucleare si chiede una delega che ha come effetto non secondario l'annullamento degli obblighi di smaltimento dei rifiuti radioattivi e la creazione un mercato delle "materie seconde" radioattive, in violazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. In conclusione, cosi com'e formulato il disegno di legge indirizza le scelte energetiche del paese verso uno scenario tecnologico arretrato ed esclusivamente basato sull'uso dei combustibili fossili, fra i quali si auspica addirittura un rilancio di quello più inquinante: il carbone.
FINANZIARIE 2002 E 2003
La Legge Finanziaria 2002 e l'ambiente
L'unico incremento di spesa di una certa consistenza previsto dalla Legge Finanziaria 2002 (L. n. 448/2001) e stato quello per la Difesa che, secondo quanto calcolato dalla "Campagna sbilanciamoci" (cui alcune associazioni ambientaliste aderiscono), supera i 40 mila miliardi di Lire, mentre le spese per l'ambiente rimangono del tutto marginali. Con questa manovra lo Stato italiano decide di dedicare alla Difesa le stesse risorse stanziate per l'assistenza (l'1.6% del PIL), 8 volte di più di quanto spende per la tutela dell'ambiente, 12 volte di più dei fondi per la cooperazione allo
sviluppo. Nel 2002, a calcoli più accurati, le spese militari sono destinate a crescere del 15%, dopo che nel biennio 2000-2001 l'incremento e gia stato del 10%.
Tra le contraddizioni più pesanti della Legge Finanziaria 2002 per quanto riguarda il comparto ambientale, rileviamo l'assenza di specifici stanziamenti per interventi strutturali finalizzati all'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, che diventa ancor più grave
se si considerano i programmi di infrastrutturazione viaria contenuti nella Delibera CIPE (il traffico stradale contribuisce per il 24% all'apporto complessivo di gas serra). Altro segnale preoccupante e il taglio previsto a partire dal 2002 e sino al 2004 di oltre il 10% (più di 12 miliardi dei 121 stanziati sino al 2001), del finanziamento destinato alle aree protette nazionali. Anche i gia scarsi fondi destinati sino al 2001 alla CITES, la convenzione internazionale che regolamenta il commercio e la detenzione di flora e fauna in via di estinzione (ai sensi del DL n. 2/1993), sono ridotti significativamente: 500 milioni di Lire l'anno per tutto il periodo 2002-2004, con un taglio di 750 milioni di Lire.
Il Documento di programmazione economica e finanziaria - DPEF
Nel "Documento di Programmazione Economico-Finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006", approvato dal Parlamento e ora al vaglio del Consiglio dei Ministri, le parti dedicate ai Beni culturali (pagg. 86 e 87) e all'Ambiente (pagg. 89,90,91) sono 3 su
162. Le indicazioni contenute nel documento principe di programmazione economica per il prossimo triennio dello Stato italiano sono del tutto vaghe e generiche. Per i Beni Culturali si dichiara di voler raggiungere i livelli di valorizzazione degli altri grandi paesi, con investimenti
"compatibili con lo stato generale della spesa pubblica" (pag. 87). Anche per l'ambiente si dichiara di voler perseguire l'obiettivo dello sviluppo sostenibile "seppur nei limiti compatibili con gli equilibri di finanza pubblica" (pag. 89). Inoltre, nel DPEF 2003-2006 si riprendono le tesi
sulla Patrimonio SpA e sulla Infrastrutture SpA, gia contenuti nella Legge n. 112/2002 (vedi più avanti)
Le associazioni ambientaliste ritengono che se l'impostazione generale del DPEF e discutibile per la mancanza quasi assoluta di previsioni certe (l'unica eccezione riguarda l'elenco di 21 opere strategiche su 250 individuate dalla Delibera CIPE del 21/12/2001, contenuto a pag. 123 del
documento), sui temi della tutela e valorizzazione dei Beni culturali e dell'Ambiente l'assenza di qualsiasi indicazione operativa e dei relativi finanziamenti sia scandalosa. Sul valore del documento nel suo complesso le associazioni ambientaliste ricordano che Corte dei Conti ha presentato alle
commissioni competenti di Camera e Senato un documento molto critico di osservazioni sul DPEF che richiamando la Relazione sul rendiconto generale dello Stato trasmessa al Parlamento il 26 giugno 2002 in cui tra l'altro osserva: "?come sia rimasta ancora del tutto inevasa la richiesta gia da
tempo formulata in sede parlamentare - e che la Corte ha più volte ribadito - che il DPEF sia corredato da una relazione tecnica, nella quale dovrebbero essere indicati i criteri di costruzione dei quadri a legislazione vigente e programmatico per le singole voci di entrata e di spesa". (terzo periodo, pag. 6)
La Legge Finanziaria 2003 e l'ambiente
La Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289/2002) approvata dalla Camera dei Deputati e stata unanimemente criticata da tutti, da Confindustria all'ANCI, non presenta un quadro credibile di riforme strutturali ma individua e definisce, con l'obiettivo di rimpinguare nel breve periodo le
casse dello Stato: artifici contabili (trasferimento ad ANAS SpA dei residui passivi e esternalizzazione degli oneri sul programma dell'AV) per diminuire il debito pubblico; misure una tantum (concordato fiscale sul pregresso e preventivo, chiusura delle liti fiscali, emersione delle
attività detenute all'estero); l'attivazione di crediti bancari immediatamente disponibili (Patrimonio e Infrastrutture SpA).Proprio dalle operazioni di cartolarizzazione (da compiersi, tra l'altro, sui beni
pubblici di valore storico - artistico e paesaggistici) il Governo pensa di ricavare 8 miliardi di euro di entrate nell'ambito di una manovra che ammonta nel suo complesso a 20 miliardi di euro. Il provvedimento, se si esclude un vago riferimento all'art. 42, comma 2 del Disegno di legge,
evita accuratamente di descrivere i meccanismi e i tempi della valorizzazione e dell'eventuale alienazione dei beni pubblici Il comparto dell'ambiente gia fortemente penalizzato nel 2002 e che costituisce lo 0.4% del bilancio dello Stato viene ulteriormente ridimensionato in tutte le sue voci più importanti: di particolare gravita i tagli previsti per la difesa del suolo (28% circa) e alle bonifiche dei siti industriali inquinati (-25%). Nella Legge Finanziaria 2003 non c'e alcuna norma innovativa in campo ambientale: dimenticati sono strumenti per la concreta attuazione del protocollo di Kyoto quali la Carbon Tax o misure che riguardino la contabilita ambientale. L'unica novita di un certo interesse e all'art. 33 del provvedimento che stabilisce venga destinato ai beni culturali il 3% degli investimenti in infrastrutture; peccato, che non sia individuata la voce di spesa del Bilancio dello Stato da cui attingere e, quindi, il suo ammontare, fatto che dimostra l'impostazione del tutto teorica della disposizione. Anche nel settore dei trasporti/infrastrutture si dice, almeno a parole, di voler mantenere gli impegni sulle infrastrutture strategiche (per la stragrande maggioranza autostrade e linee ferroviarie ad Alta Velocita) quando nel contempo si taglia di 1/5 il capitale sociale delle FS e del 13% il capitale sociale di ANAS e quindi si destinano meno risorse alle linee ferroviarie ordinarie e alle strade statali.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
La riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente
Con l'Atto di Governo 222 "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio", ora alle Camere per il parere, il Dicastero in questione limita le sue attività passando da quattro Dipartimenti e nove Direzioni a sei Super Direzioni e eliminando la figura del segretario generale.
Le associazioni ambientaliste rilevano come il Ministero dell'Ambiente: sia l'unico che abbia disatteso l'adeguamento operativo previsto dal Decreto Legislativo n. 300/1999; scelga invece dell'articolazione per materie specifiche la concentrazione in alcune, poche Super Direzioni,
quali quella sulla Protezione della natura, troppe materie e competenze (dall'applicazione delle normative quadro sulla gestione della fauna e sulle aree protette, sino alla difesa del mare, negli aspetti di conservazione della natura e di lotta all'inquinamento); cancelli la figura del segretario generale, con funzioni di coordinamento tecnico-amministrativo, proprio in un Ministero in cui, come ha rilevato la Corte dei Conti, vi e una confusione intollerabile tra la funzione di indirizzo politico e la funzione di mera gestione.
OPERE PUBBLICHE
L'approvazione delle opere pubbliche al CIPE
La Delibera CIPE approvata il 21/12/2001 prevede un investimento complessivo per oltre 243 mila miliardi (da reperire con il contributo dei privati al "project financing" e dai finanziamenti dell'Unione Europea) per la realizzazione delle infrastrutture strategiche previste dalla cosiddetta
Legge Obiettivo, mentre la Legge Finanziaria 2002 stabilisce un "limite di impegno" di spesa quindicennale di 15 mila miliardi di Lire.
L'enorme divario tra le risorse pubbliche disponibili e gli investimenti previsti in questo settore, in considerazione anche dei limiti del project financing (che nel nostro paese non vede applicazioni di rilievo), svelano il criterio clientelar-localistico con cui e stato compilato l'elenco governativo (oltre 250 sono gli interventi previsti), in accordo - purtroppo - con le Regioni. L'elenco contenuto nella Delibera CIPE presenta opere e interventi (per il 49% assegnati alle strade e per il 37% alla
ferrovia; di questa quota oltre il 70% e destinato alla realizzazione di linee ad AV) in contrasto con gli obiettivi di riequilibrio modale e di contenimento dell'inquinamento (coerenti con gli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Protocollo di Kyoto), esplicitati - seppur nei suoi limiti - dallo stesso Piano Generale dei Trasporti del gennaio 2001.
Le concessionarie per i lavori pubblici
Il Decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 sulle infrastrutture e sugli insediamenti produttivi strategici reintroduce il regime di privilegi per i concessionari, gia contenuto e poi cancellato dal Senato almeno per le concessioni gia in atto nel DDL "Disposizioni in materia di infrastrutture
e di trasporti" (art. 7). Il Dlgs ripropone modifiche sostanziali alla disciplina della concessione di costruzione e gestione, tra le quali vale la pena di menzionare: la cancellazione del limite del 50% dell'importo totale dei lavori attualmente previsto come soglia massima del contributo pubblico al concessionario a integrazione dei proventi ricavabili dalla gestione dell'opera in concessione; l'abolizione del limite dei 30 anni per la durata della concessione. si cancella tutta la disciplina estremamente particolareggiata e rigorosa in merito alla definizione dei bandi, dei contratti e sui criteri di assegnazione delle concessioni prevista dal DPR n. 554/1999.
Le associazioni ambientaliste ritiengono che in questa maniera il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Lunardi dia il via - con un regalo alle gia privilegiate concessionarie autostradali - allo stravolgimento della Legge Merloni. La modifica introdotta restaura la visione provvedimentale (quale traslazione di poteri pubblici) della concessione di costruzione e gestione, che invece e stata equiparata sino ad oggi al contratto d'appalto La concessione rientra in quell'area opaca di
commistione fra interessi pubblici e privati che ha favorito tangentopoli.
Nessuno disturbi il manovratore
Il Decreto legislativo n. 190/2002, in attuazione della Legge Obiettivo (L. n. 443/2001), introduce:
a) un sistema di individuazione, approvazione, aggiudicazione e esecuzione degli interventi, la cui regia e affidata al Governo attraverso il CIPE e a commissari straordinari con ampi poteri
sostitutivi, che vede l'emarginazione di Regioni e Enti Locali (articoli da 1 a 4 del Dlgs);
b) una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale fondata sulla base di progetti preliminari, vagliata da una Commissione tecnica speciale non più sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e la preminenza degli interessi rappresentati dal Ministero delle Infrastrutture e dell'Economia, attraverso il CIPE (art. 4 , 12 e 18) ;
c) un regime di attuazione e esecuzione dei lavori pubblici il quale lo Stato si indebolisce di fronte agli interessi dei Concessionari e ai General Contractor (art. 7 e 9);
d) il blocco d'autorità di qualsiasi procedimento della giustizia amministrativa su un determinato progetto o contratto, in forza del "preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera" (art. 14);
e) una disciplina degli interventi urgenti destinati all'approvvigionamento energetico che non fanno parte dell'oggetto della Legge Obiettivo (L. n. 4443/2001) e, quindi, non possono essere ricompresi in questo provvedimento (all'art. 21 e al Capo III artt. 22-30)
Le associazioni ambientaliste ritengono che il sistema fortemente centralizzato concepito dal Governo per realizzare una corsia preferenziale per le opere strategiche senza che sia possibile fare opposizione in sede istituzionale, giuridica e politica rischia, al contrario di far aumentare
il contenzioso sul territorio (come dimostrano anche le forti critiche delle Regioni e ell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia).
ANAS SpA
Nella Legge 8 agosto 2002 n. 178 (conversione del Decreto Legge n. 138/2002), riguardante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", ANAS viene trasformato da
personalità giuridica di diritto pubblico, in SpA società di carattere privatistico, che pero ha il potere di perfezionare tutti gli atti di esproprio e le concessioni di strade e autostrade e terzi (art. 7).
Le associazioni ambientaliste ritengono che non sia possibile che ANAS SpA possa operare senza alcun controllo governativo o parlamentare e che i poteri di esproprio siano a questi delegati e non agli enti pubblici competenti.
Stretto di Messina SpA
Il decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 "Modifiche e integrazioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'art. 14 della legge 1 agosto 2002 n. 166" qualifica la Società Stretto di Messina come organismo di diritto pubblico, concessionaria per legge della realizzazione dell'opera. Società questa, partecipata (senza limiti di quote) da privati.
Secondo le associazioni ambientaliste trasformare Stretto di Messina SpA come organismo di diritto pubblico e quindi stazione appaltante per le fasi di progettazione e realizzazione dell'opera e nel contempo consentire sempre a Stretto di Messina SpA quale concessionaria, e quindi come soggetto che dovrebbe gestire la realizzazione e gestione dell'infrastruttura, di aprirsi ai privati, senza limite di quota di partecipazione, rischia di consentire l'elusione delle norme sulle gare internazionali (Direttive 93/37/CEE, 93/36/CEE e 92/50/CEE).
Le strade per la polizia
Sempre nella Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti" (art. 11), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo elaborato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Lunardi, viene autorizzato "il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale e internazionale" (art. 28) da mettere in cantiere ai sensi della normativa (L. n. 203/1991) che stabilisce un programma di interventi a favore delle forze dell'ordine.
Le associazioni ambientaliste accusano il Governo di voler ricercare tutte le occasioni per dare il via a grandi opere, tentando di sfruttare in questo caso il consenso di cui godono i rappresentanti delle forze dell'ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.).
RIFIUTI
L'interpretazione soggettiva del concetto di rifiuto
Nella Legge 8 agosto 2002 n. 178 (conversione del Decreto Legge n. 138/2002), riguardante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", viene introdotta (art. 14)
una definizione soggettiva del concetto di rifiuto che stravolge la definizione oggettiva contenuta all'art. 6 del DLgs n. 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi). Al primo comma dell'art. 14 si fa riferimento, appunto, alla "volonta" del privato di destinare o no alle attività di smaltimento
o di recupero i materiali di cui si debba disfare (comma 1 lettera b), rispondendo a un generico "obbligo" stabilito molto vagamente e imprecisamente, da ordinanze, da leggi, dalla stessa "natura del materiale" e solo ad ultimo dalla Legge quadro che regola la materia, cioe il DLgs n. 22/1997, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Al secondo comma si stabilisce che: a) le "sostanze e i materiali residuali di produzione o di consumo" non devono considerarsi rifiuti quando possano essere effettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza creare pregiudizio all'ambiente" (SIC!); b) o anche dopo un trattamento di recupero diverso da quello previsto dal DL. n. 22/1997.
Secondo le associazioni ambientaliste la norma in questione e in contrasto con la normativa comunitaria che da un definizione oggettiva e circostanziata di rifiuto e rischia di favorire la mafia grazie a:
a) lo stravolgimento della definizione di rifiuto, attraverso un'interpretazione del tutto arbitraria;
b) l'annullamento di qualsiasi processo di responsabilizzazione dell'amministrazione pubblica sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti (secondo gli obiettivi di: riduzione, recupero, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti)
c) la completa e assoluta delega al privato di stabilire quali sostanze o materiali smaltire, recuperare o riutilizzare fuori da ogni controllo pubblico;
d) l'annullamento del potere di vigilanza e di controllo delle pubbliche amministrazioni.
Il recupero dei rifiuti in secondo piano
La Legge 31 luglio 202 n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", meglio nota come Collegato Ambientale alla Legge Finanziaria 2002 stabilisce, tra le altre cose, che tutti i consorzi obbligatori previsti dal DLgs n. 22/1997 (per gli oli usati, plastica, vetro, ecc.) sono esentati dal tenere registri di carico e scarico e dall'iscrizione all'apposito Albo e, soprattutto, che dal primo gennaio 2003 tutte le attività di recupero di rifiuti urbani e assimilabili sono esentati dall'obbligo di privativa comunale.
Secondo le associazioni ambientaliste, portando fuori controllo le attività di recupero degli RSU e assimilabili, si mina una dei principi e delle linee di intervento prioritarie e irrinunciabili della gestione del ciclo integrato dei rifiuti (che prevede la riduzione all'origine, la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e, appunto, il recupero dei rifiuti), disciplinata dal DLgs n. 22/1997, nel rispetto della normativa comunitaria.
Le terre da scavo fuori dalla normativa sui rifiuti
La Legge 443/2001 (art. 1 comma 17), meglio nota come Legge Obiettivo, stabilisce che le "terre e rocce da scavo", derivate da attività di demolizione, costruzione, scavo, da lavorazioni minerarie e di cava, anche se contaminate con sostanze inquinanti o provenienti da siti inquinati, non sono più rifiuti speciali come stabiliva il DLgs. n. 22/1997, in attuazione
della normativa comunitaria.
Le associazioni ambientaliste sottolineano come per effetto di tale norma le terre di scavo, anche se contaminate, vengano cosi sottratte al regime di autorizzazioni e controlli proprio della normativa sui rifiuti che disciplina, bisogna ricordarlo, anche il riutilizzo dei materiali, facendo un regalo non da poco agli imprenditori che operano nel settore delle grandi opere infrastrutturali. Le associazioni ambientaliste fanno inoltre notare come l'Italia, ancora una volta, si ponga cosi al di fuori della
normativa europea: la Commissione europea aveva evidenziato sin dal 1997 come le terre da scavo debbano essere sottoposte alla normativa dei rifiuti.
Anche i rottami ferrosi e non ferrosi non sono rifiuti
Nel testo approvato dal Senato del Disegno di Legge ""Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" oggi alla Camera (AC 1798-B) nei commi da 25 e 29 dell'articolo unico sono state introdotte disposizioni che stabiliscono
come tutti i rottami ferrosi e non ferrosi, anche provenienti dall'estero, siano dichiarati a tutti gli effetti materie prime secondarie.
Le associazioni ambientaliste rilevano come questa proposta, eliminando i controlli sostanziali sulla filiera dei rifiuti metallici pericolosi, faccia aumentare il rischio di illeciti, relativi al traffico illegale su scala industriale di rottami contaminati (in particolare da radiazioni) provenienti prevalentemente dai paesi dell'Est.
Un decreto su Gela
Il Decreto Legge 7 marzo 2002 n. 22 sottrae alla normativa dei rifiuti (DLgs. n. 22/1997) il pet-coke, residuo di produzione dei processi di raffinazione del petrolio equiparandolo ai combustibili "normali" da utilizzare per alimentare le centrali termoelettriche.
Le associazioni ambientaliste contestano questo provvedimento teso a sottrarre la raffineria di Gela al sequestro preventivo disposto dal tribunale per la massiccia e perdurante violazione delle normative vigenti poste a tutela della salute e dell'ambiente in materia di emissioni. Il pet-coke, classificato come rifiuto in Italia e in Europa, potrebbe essere cosi bruciato in impianti diversi dagli inceneritori, che secondo la normativa nazionale e europea, che hanno controlli e limiti per alcuni
inquinanti molto severi.
Il combustibile da rifiuti
Nella Legge 27 febbraio 2002 n. 16 (conversione del Decreto Legge n. 452/2001) riguardante "Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione (?), di giochi e scommesse (?)" e stata modificata (art. 7) incongruamente la normativa quadro sui rifiuti inserendo il "combustibile derivato da rifiuti" (CDR) tra i "rifiuti speciali".
Anche la Legge 31 luglio 2002 n. 179 (il cosiddetto Collegato ambientale alla Finanziaria 2002), ribadisce che il CDR non e un rifiuto urbano.
Le associazioni ambientaliste valutano che questi provvedimenti sottraggono alla pianificazione e ai controlli previsti dall'articolo 22 del Decreto Ronchi (Dlgs. n. 22/1997) gli impianti di combustione dei rifiuti, altamente inquinanti.
Liberta di incenerimento
Nel testo approvato dal Senato del Disegno di Legge ""Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale" oggi alla Camera (AC 1798-B) nei comma 29 dell'articolo unico e stato introdotta una disposizione in cui si stabilisce che "il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi" possa essere utilizzato in processi di co-combustione "in impianti di energia elettrica e in cementifici".
Le associazioni ambientaliste rileva che e autorizzato di fatto a bruciare i rifiuti senza che sia possibile effettuare alcun controllo reale in impianti non dedicati, privi quindi delle migliori tecnologie di abbattimento dell'inquinamento, consentendo cosi ai soggetti "produttori" di RDF, un CDR raffinato non definito tecnicamente dalla nostra normativa. di violare sia la normativa quadro sui rifiuti (Dlgs n. 22/1997) che la normativa sui limiti per la qualita dell'aria (DPR 24 maggio 1988 n. 203).
Procedure speciali per i rifiuti ospedalieri
Nella Legge 16 novembre 2001 n. 405 (conversione del Decreto Legge n. 347/2001), riguardante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", sulla base di una disposizione voluta dal Ministro della Salute viene stabilito che i "rifiuti sanitari pericolosi", dopo un semplice processo di
disinfezione possano essere assimilati ai rifiuti urbani (RSU) e, quindi, possano essere smaltiti insieme a questi nelle discariche comunali, o conferiti ad inceneritori per RSU .
Le associazioni ambientaliste fanno notare che questo significa sottrarre ai controlli e a procedure di smaltimento rigorose in impianti di incenerimento adeguati i rifiuti sanitari pericolosi - provenienti da ospedali, cliniche e laboratori - con il rischio di infezioni e di inquinamento chimico.
RIORDINO DELLE NORME AMBIENTALI
Una delega troppo ampia al Governo
Il DDL "Delega al governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in tema ambientale", ancora in discussione in Parlamento (AC 1798 B) demanda al Governo, supportato da una commissione di esperti costituita ad hoc, di chiarire e semplificare il
rapporto e l'integrazione tra le numerose normative ambientali che sono state prodotte in 20 anni in Italia .
Le associazioni ambientaliste, che trovano l'obiettivo del coordinamento e dell'integrazione della normativa ambientale del tutto condivisibile, contestano lo strumento della legge delega e quindi del decreto legislativo, considerato che in questo caso non ci troviamo di fronte a un riordino puramente formale di una sola materia, ma si va ad incidere con modifiche, probabilmente sostanziali, in campi particolarmente delicati, in alcuni casi gia regolati da normative quadro organiche e recenti (quali la
tutela delle acque interne, i rifiuti, la tutela della fauna e le aree protette). Lo strumento della legge delega consente un potere discrezionale eccessivo al Governo ed esautora il Parlamento dall'entrare nel merito delle materie trattate:
a) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPCC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Inoltre, le associazioni
ambientaliste esprimono tutte le loro perplessita sulla nomina di una commissione di 24 esperti esterni coordinata dal ministro per l'Ambiente per compiti che dovrebbero essere propri dell'amministrazione pubblica.
RISORSE ECONOMICHE
Patrimonio dello Stato SpA e Infrastrutture SpA
La Legge 15 giugno 2002 n. 112 recante "Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossioni (?) valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture" contiene norme profondamente innovative rispetto al patrimonio dello Stato e al reperimento delle risorse
economiche per realizzare infrastrutture. La Legge prevede la costituzione di due società per azioni: all'art. 7, la "Patrimonio dello Stato SpA" (posseduta e gestita dal Ministro dell'Economia) e, all'art. 8, la "Infrastrutture SpA" (gestita dalla Cassa depositi e prestiti), attraverso cui , rispettivamente, "valorizzare, gestire ed alienare" l'intero patrimonio dello Stato e finanziare le opere pubbliche. Si stima sia un'operazione del valore presunto di duemila miliardi di euro da realizzare su tutti i beni dello Stato, facenti parte del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico. I diritti su tali beni - compreso il patrimonio culturale, storico, ambientale, crediti, ecc. - vengono trasferiti alla società "Patrimonio dello Stato SpA" che ne dispone
la gestione, l'alienazione ed operazioni di cartolarizzazione, ovvero la cessione a terzi (banche) di titoli di credito sui redditi - futuri ed incerti- garantiti dal patrimonio statale. Con questa operazione
finanziaria di trasferimento della "redditività" del patrimonio pubblico a una SpA al di fuori della contabilità dello Stato si ricaverebbero le risorse economiche per realizzare le infrastrutture.
Le associazioni ambientaliste sono riuscite, insieme alle altre associazioni ambientaliste, a suggerire un ordine del giorno che e stato approvato all'unanimità dal Senato che impegna il Governo a inserire nel primo provvedimento utile una modifica all'art. 7 della legge in questione che stabilisca un sistema di garanzie (sulla inalienabilità dei beni paesaggistici, ambientali, storici e artistici e sul demanio) a tutela del preminente interesse pubblico. Ritiene che l'operazione proposta dal Governo si possa configurare come un'astrusa operazione di architettura finanziaria (che elude i limiti della Legge Finanziaria 2002 e il patto di stabilita della UE) tesa a non far comparire sul bilancio dello Stato una serie di azzardate operazioni economiche e a ottenere artificiosamente dal mondo bancario crediti altrimenti non garantiti per la realizzazione di infrastrutture. Di fatto la Legge, come rilevato anche dalla Corte dei Conti, prevede che venga costituita un'immensa ipoteca, i cui pesanti effetti economici e ambientali ricadranno sulle generazioni future, che viene posta sull'intero patrimonio dello Stato e quindi su beni della collettività.
TELECOMUNICAZIONI
In Italia liberta di antenna
Nel Decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 21 dicembre 2001 n. 443" si stabilisce che:
a) le infrastrutture per le telecomunicazioni, qualificate di interesse nazionale, vengono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria pur restando in proprieta dei rispettivi operatori;
b) viene demandato agli enti locali il compito di assicurare l'omogenea diffusione delle infrastrutture di telecomunicazioni mobili e personali in tutto il territorio comunale;
c) viene stabilito che per impianti con potenza in antenna inferiore a 7 Watt e sufficiente denuncia di inizio lavori per
l'installazione in territorio comunale;
d) e istituita una conferenza di servizi con poteri sostitutivi in caso di contrasti sulle istanze di autorizzazione o concessione presentate dai gestori ai Comuni;
e) sono previsti poteri sostitutivi del Consiglio dei Ministri in caso di dissensi o dinieghi di autorizzazioni o concessioni espressi dalla Regione o da altra autorità preposta alla tutela ambientale o della salute o del patrimonio storico-artistico;
f) viene contemplato il silenzio-assenso in caso di decorso di sessanta giorni dalla domanda di autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni e di impianti radioelettrici senza che sia intervenuto provvedimento di diniego;
g) viene conferito ai gestori il potere e la legittimazione ad agire in giudizio contro chi impedisce il passaggio e l'installazione delle infrastrutture; h) viene abrogato l'art. 2 bis della L. 1/7/1997 n. 189, cioe elimina la procedura di valutazione di impatto ambientale, ritenuta necessaria per gli impianti radioelettrici anche in sede giurisdizionale amministrativa.
Le associazioni ambientaliste sottolineano le numerose violazioni delle leggi nazionali e regionali in materia di urbanistica e territorio, di salute e ambiente, l'annullamento dei poteri dei Comuni, la violazione della tutela costituzionale del diritto di proprieta, del principio di eguaglianza, della tutela dell'ambiente e della salute.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - VIA
La VIA al CIPE
La Legge 443/2001 (art. 1 comma 2 lettere b e c), cosiddetta Legge Obiettivo, impone tempi determinati (sei mesi, a prescindere dalla scala del progetto) per la conclusione della VIA, e cede al CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica l'ultima parola sui
progetti definitivi per le infrastrutture strategiche a livello nazionale.
Il Governo, secondo il WWF, pensa cosi di asservire la Valutazione di Impatto Ambientale (che fino a ieri era una procedura tecnica autonoma espletata dalla Commissione sulla Valutazione di Impatto Ambientale che forniva una propria relazione tecnica, spesso concordata con le Soprintendenze, che si concludeva con un decreto che forniva il giudizio di compatibilità sul progetto, firmato congiuntamente dal Ministro dell'Ambiente e del Territorio e dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali). Il termine dei sei mesi, tre dei quali sono dedicati alla raccolta delle osservazioni da parte dei cittadini e degli enti pubblici locali (che sono essenziali per la formulazione del giudizio di compatibilità) depotenzia l'istituto della partecipazione e riduce i tempi
per la formulazione di osservazioni e valutazioni su progetti e piani anche complessi (come, ad esempio, i Piani regolatori portuali).
Il premier decide sulla VIA
Nella Legge 1 agosto 2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti" (art. 11), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo elaborato dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Lunardi, viene stabilito (art. 12) che possa essere il Presidente del Consiglio a dichiarare, con apposito decreto la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento, nonché la pubblica utilità dell'opera dei cosiddetti progetti strategici.
Per le associazioni ambientalsie questo significa ipotecare la valenza tecnica della procedura VIA, espropriare dei loro poteri in merito i Ministeri dell'Ambiente e del Territorio e dei Beni e delle Attività culturali (che come abbiamo visto esprimono per decreto il giudizio di compatibilità, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 349/1986), esautorare gli enti locali che non potranno nemmeno entrare nel merito degli aspetti urbanistici (vedi alla voce Conferenza di Servizi). Il Governo pensa di
generalizzare questa procedura, visto che il ricorso al giudizio del consiglio dei ministri, in caso di dissensi tra ministeri era gia previsto dalla legge vigente.
Eccezioni alla procedura
Con l'Ordinanza n. 3273 del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003 "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinazione nel settore del traffico e della mobilita nella località di Mestre, Comune di Venezia" viene nominato commissario delegato
per l'emergenza socio-economico-ambientale il segretario regionale alle infrastrutture e alla mobilita della regione veneto. Nell'Ordinanza si stabilisce che il commissario delegato deve provvedere al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione del Passante
di Mestre in deroga a tutta una serie di normative tra cui quelle sulla Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6 della L. 349/1986).
Con la decisione del 3 aprile 2003 del Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia, ex art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798, che vede presenti i ministeri competenti (tra cui quello dell'Ambiente e della Tutela del territorio), la Regione e gli enti locali interessati si delibera di passare direttamente alla redazione del progetto esecutivo del MoSE, il progetto di dighe mobili per la regolazione delle maree, che prevede tra l'altro la realizzazione 79 paratoie d'acciaio e 157 cassoni di calcestruzzo, non sottoponendo quindi alla VIA il progetto preliminare, come stabilito dalla normativa sulle opere strategiche.
Secondo le associazioni ambientaliste il Governo, dopo aver introdotto una speciale procedura VIA, accelerata e semplificata, per le opere e insediamenti strategici in particolare con il decreto legislativo n. 190/2002, sta cercando di derogare dalla stessa nuova normativa, eludendo la procedura VIA, in aperto contrasto con l'ordinamento nazionale e comunitario.
Una deroga generalizzata alla VIA
Nel Disegno di Legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2003" (AC 3619 - A)", con la giustificazione del pieno recepimento dell'art. 2, paragrafo 3 della Direttiva 85/337/CEE concernente la VIA si escludono dall'obbligo della procedura "gli interventi in via d'urgenza".
Le associazioni ambientaliste segnalano che le genericità della definizione della categoria di interventi che consentirebbero di eccepire alla procedura VIA rischia di consentire un'elusione generalizzata e ingiustificata della procedura assolutamente non prevista dalla normativa
comunitaria. Infatti,. Il richiamato art. 2 della Direttiva 85/337/CEE e la stessa Corte di Giustizia Europea escludono assolutamente che si possano non sottoporre a procedura VIA intere classi di progetti e stabiliscono che la deroga alla VIA sia un fatto del tutto eccezionale, cui si può accedere
dopo aver espletato un iter molto puntuale e laborioso e dopo aver ottenuto una sorta di nulla osta dalla Commissione Europea.
Il ruolo delle autorità preposte ai Beni Culturali
Nel Disegno di Legge "Modifiche e integrazioni alla Legge n. 241/1990" viene stabilito (art. 7) che una volta ci sia stata la pronuncia di VIA l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali non possa esprimere il proprio dissenso, inibendo quindi il potere di ricorso al Consiglio dei Ministri.
Le associazioni ambientaliste ritengono che questa norma equivale tra l'altro all'abrogazione di fatto del potere di riesame e di annullamento stabilito dal Testo Unico sui beni culturali e ambientali.
Chi verifica le prescrizioni?
Nella Legge 31 luglio 2002 n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" (art. 18), accogliendo quanto previsto nel Disegno di legge governativo proposto dal ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Matteoli, viene stabilita (art. 4) l'istituzione di un osservatorio nazionale e di
10 osservatori periferici, di cui farebbero parte anche altri ministeri oltre quello dell'Ambiente e la Conferenza Stato-Regioni, cui competerebbe il monitoraggio e la verifica delle prescrizioni contenute nei decreti conclusivi della VIA.
La nascita di osservatori che monitorino i cantieri delle opere gia sottoposte a VIA e ben vista dalle associazioni ambientaliste, se pero questi agiscano non come tavoli politici concertativi, ma come supporto alla Commissione tecnica VIA - composta oggi da 40 tecnici qualificati -, che oltre a dettare le prescrizioni ha, appunto, il compito di verificare che queste vengano rispettate.
VIOLAZIONI E REATI AMBIENTALI
Il colpo di spugna per gli ecofurbi e gli ecomafiosi
L'articolo 2 della Legge n. 383/2001, cosiddetta Legge Tremonti (dal nome del Ministro dell'Economia e delle finanze in carica) sancisce la "regolarizzazione degli insediamenti produttivi" estesa anche "alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale" e prevede che
venga data al Governo una specifica delega per adottare "uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale, aventi lo scopo di introdurre una causa estintiva speciale dei reati ambientali". Si prevede, inoltre, un massiccio intervento finanziario dello Stato e degli enti locali per un "risanamento ambientale" finalizzato alla "regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti".
Le associazioni ambientaliste segnalano la gravissima violazione dei principi comunitari "chi inquina paga" e di "prevenzione e precauzione".
Inoltre, rileva che mentre gli ecofurbi e gli ecomafiosi restano impuniti, lo Stato, secondo la legge voluta dal superministro dell'Economia, pagherà tre volte:
1) per i danni irreparabili subiti dal bene pubblico ambiente,
2) per l'evasione degli obblighi contributivi e degli oneri sanzionatori da parte di chi ha inquinato;
3) per coprire i costi di bonifica e ripristino dei siti, laddove sarà possibile.
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