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Il Referendum sulla servitù coattiva di elettrodotto 

Il Comitato Promotore, di cui chi scrive fa parte a nome e per conto di VAS, nel depositare il quesito referendario si prefiggeva di abolire la figura giuridica dell’esproprio coattivo a favore dei tralicci dell’energia elettrica, per dare la possibilità ai cittadini di scegliere se permettere o no il passaggio di un elettrodotto, potenzialmente pericoloso per la salute e per l’ambiente, sulla sua proprietà, invece di subire impotente la volontà interessata delle società elettriche. 
Il Comitato promotore si propone, inoltre, attraverso il Referendum, di incentivare la scelta delle Società elettriche e delle Istituzioni verso soluzioni alternative e pulite per la produzione dell’energia, di riaffermare il primato dell’uomo sul consumo sfrenato e i valori della solidarietà, dell’ambiente e della libertà, contro gli eccessi del potere e lo sfruttamento esagerato e inutile delle risorse ambientali. 

Chi afferma che la servitù coattiva da elettrodotto non può essere evitata senza impedire l’elettrificazione e senza arrestare il progresso, riportando il mondo indietro, commette un errore. 

Siamo stati accusati di usare uno strumento improprio, perché il concetto di progresso e la sua sostenibilità, il grado di limitazione all’accelerazione del progresso in cambio della sostenibilità ambientale è materia di decisione politica, ma proprio per questo lo strumento referendario è fondato e fondante, poiché attraverso il referendum si palesa la volontà popolare che le Istituzioni che prendono le decisioni politiche devono rappresentare.
Il modello di sviluppo energetico in Italia, a causa della natura monopolistica da poco abbandonata, è attualmente basato sulla concentrazione dei centri di produzione dell’energia elettrica, sul trasporto dell’energia attraverso una rete d’elettrodotti di oltre 300.000 km e sulla distribuzione effettuata attraverso lunghe tratte (per altri centinaia di migliaia di chilometri), invece che su una rete distribuita di piccoli centri di produzione, che meglio si adatterebbe all’impiego delle energie rinnovabili, quali il solare, per esempio.
Questo avviene perché il conto economico relativo alla costruzione degli elettrodotti non è gravato, oltre che dagli ordinari costi di costruzione, dal costo dovuto allo sfruttamento del terreno, acquistato o in affitto. 
Questo ha alterato il mercato e ha reso non solo di valore marginale l’impiego delle energie rinnovabili, ma le ha rese non convenienti, impedendone di fatto lo sviluppo.
Un importante premio Nobel italiano ha affermato, in diverse occasioni pubbliche (es. Convegno alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati in memoria di Giuliano Preparata, aprile 2001) che tutto il fabbisogno italiano di petrolio impiegato per l’alimentazione di centrali elettriche, potrebbe in breve tempo essere sostituito da una superficie di pannelli solari equivalente all’area di un cerchio con un raggio di 5,9 km, superficie che potrebbe essere distribuita in piccole aree sul territorio.
Il ritardo dello sviluppo della risorsa solare è quindi dovuto anche al modello produttivo dell’energia elettrica, di cui parte non trascurabile è la rete di trasporto e distribuzione, e al suo sovradimensionamento, rispetto alle reali esigenze del Paese: negli annuari ENEL risulta che gli elettrodotti da trasporto hanno un carico medio di corrente inferiore al 30% del carico nominale, contro un 60% che costituirebbe il livello di sfruttamento ottimale.
La rigidità e il sovradimensionamento sono evidentemente frutto anche della distorsione del mercato operata dalle norme che si sottopongono a referendum, che hanno fatto sì che l’industria elettrica (unica tra tutte le industrie) non deve pagare, se non in modo trascurabile limitatamente ai solo danni alle coltivazioni, lo sfruttamento del terreno dove fa sorgere i suoi impianti. 
Dopo la liberalizzazione dell’industria elettrica, detto privilegio appare ancor meno giustificato.
Da quanto sopra esposto, quindi, rinunciare alla servitù coattiva da elettrodotto significa avere l’opportunità di realizzare, attraverso lo strumento referendario, quel riequilibrio del mercato che è condizione necessaria per un equilibrato sviluppo delle tecnologie legate alle fonti rinnovabili per la produzione dell’energia.

Va inoltre osservato che l’interpretazione consolidata da parte della Magistratura delle norme che si sottopongono a referendum ha stabilito che, nel caso dell’installazione di nuovi elettrodotti, la servitù da elettrodotto comporta che non sia necessaria l’autorizzazione edilizia, ordinariamente di competenza comunale. 
Quest’interpretazione giuridica sottrae, di fatto, le installazioni dell’industria elettrica a quel controllo del territorio che spetta agli enti locali.

L’abrogazione della norma sottoposta a referendum ristabilirà l’ordinario controllo democratico del territorio da parte dei Comuni.

Con la problematica degli elettrodotti, s’intende portare all’attenzione dei cittadini che non vivono vicino ad essi, anche la problematica dell’inquinamento elettromagnetico e della tutela ambientale, problematica nota a chi per anni ha seguito l’acceso dibattito scientifico, politico e giuridico in cui si contrappongono le posizioni di scienziati finanziati in modo diretto o indiretto delle industrie e di quelli che ricercano la verità.
La letteratura scientifica mondiale ha pubblicato numerosi studi, effettuati anche a livello epidemiologico, da cui è emersa una relazione tra i campi ELF e le leucemie infantili per i valori di esposizione già dell’ordine di 0,2/0,3 µT ( Elecrtical wiring configurations and childhood cancer, American Journal of Epidemial 1979, David Sartz, Overview of epidemiologic research on electric and magnetic fields and cancer , American Industrial Higiene Association Journal, 1993; Denver Adult cancer related to elecrtical wires near the home, International Journal of Epidemial, 1982; Magnani C. Recenti Indagini Epidemiologiche sull’associazione tra campi elettromagnetici E.L.F. e leucemie . Radiazioni non ionizzanti: effetti biologici, sanitari ed ambientali, 1994 ed altri); il rapporto I.S.T.I.S.A.N: 98, riconosce un ruolo apprezzabile dell’esposizione ai campi elettromagnetici nell’eziologia della leucemia infantile. 
Il documento congiunto Istituto Superiore di Sanità–Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISS/ISPESL), che è l’ispiratore della Legge 36/2001 (Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico), contiene una sintesi delle conoscenze scientifiche e delle valutazioni di sanità pubblica in applicazione del principio di precauzione, rilevando come solo una politica utilitaristica può puntare alla massimizzazione del bene produttivo e alla minimizzazione dei danni e dell’incidenza del numero di bambini malati o morti per leucemie.
Sempre in questo documento, si sottolinea come le valutazioni di tipo statistico che portano all’assunzione che esiste un valore di rischio relativo degli esposti a livelli superiori a 0,2 µT rispetto agli esposti a livelli inferiori, concludono per l’affermazione che “ per esposizioni inferiori a 0,6 µT il rischio aggiuntivo supera il rischio di fondo di mortalità per leucemia infantile e, in corrispondenza di esposizioni più elevate, superiori a circa 2 µT, il rischio aggiuntivo supera il valore del tasso di mortalità per cause accidentali, quest’ultimo particolarmente rilevante in età pediatrica (Documento Congiunto ISS – ISPESL, Enti Nazionali Svedesi per la sicurezza elettrica, la sicurezza e la salute sul lavoro, Parere ANPA nota Tecnica CS 11673/99).
La salute è un bene prezioso e adottare il principio di precauzione è un obbligo giuridico che trae fondamento dal Trattato CEE e che influenza tutte le attività umane: chi sceglie di metterla a rischio ne è responsabile personalmente, 
Oggi, invece, grazie agli articoli di legge che si vogliono abrogare con il Referendum, i progettisti continuano a disegnare i tracciati “con riga e squadra”, ignorando volutamente le popolazioni e le realtà ambientali esistenti, ma badando solo ai costi, nascondendosi dietro l’esercizio di un pubblico servizio”.

Dimostrata la fondatezza scientifico-sanitaria attraverso studi, che non appaiono tanto isolati, e la necessità dell’adozione di misure di cautela per la popolazione, specie per quella in età infantile, è utile porre l’accento su come la normativa italiana attuale non si preoccupi di disciplinare la tutela preventiva della salute della popolazione. 
Infatti, il D.P.C.M. 23.4.92 e i suoi limiti massimi di esposizione, ha come solo obiettivo la tutela della popolazione dagli effetti immediati, cioè quelli a breve termine, mentre nessun limite viene indicato per gli effetti a lungo termine cui si riferiscono gli studi indicati (pericolo di malattie neoplastiche). Per quest’ultimi effetti, non sono stati individuati limiti soglia dal legislatore del 1992, ma solo distanze di sicurezza, che non trovano una ratio nell’indicazione di valori effettivamente a tutela della salute. 
Addirittura il D.P.C.M. 23.04.92 viene successivamente modificato nella parte dedicata ai risanamenti, dall’art. 7 del D.P.C.M. del 1995, prevedendo una prima fase in cui per i risanamenti non si debba più fare riferimento all’art. 5 inerente le distanze, ma solo ai valori previsti per gli effetti a breve termine.
Questo è un problema sanitario che, alla luce della letteratura scientifica individuata, solo alcune Regioni, prima tra tutte il Veneto, hanno tentato di risolvere prevedendo distanze dagli elettrodotti e valori soglia di 0,2 µT. 

Anche la giurisprudenza ha accertato più volte la pericolosità dei campi elettromagnetici a bassa frequenza, sottolineando la necessità di adottare misure preventive soprattutto atte a favorire le tecniche di costruzione delle linee elettriche e le scelte dei tracciati che collochino in primo piano la tutela della salute della popolazione e non lo sviluppo tecnologico, “riconoscendo la dannosità dei CEM sulle strutture biologiche per esposizioni a lungo termine e la quasi certezza per i bambini ai quali provocano la leucemia” ( Ordinanza Tribunale di Padova n.465/98; Sentenza 14 maggio – 12 giugno 1999 n. 697 Pretura Circondariale di Rimini; Ordinanza n. 927/99 TAR Veneto ; Ordinanza del Tribunale di Milano 5 ottobre 1999).
In questa battaglia, tanti sono stati gli ostacoli; un esempio per tutti le cause per risarcimento danni dell’ENEL contro quei funzionari ministeriali, la cui colpa è stata quella di tentare di indicare e/o consigliare l’adozione di misure cautelari nella costruzione di nuove linee elettriche.
Abbiamo quindi la contrapposizione tra l’interesse puramente aziendale delle società, che si ispirano nelle tecniche di costruzione delle linee elettriche e nella scelta dei tracciati a meri criteri economici di risparmio trascurando i rischi sanitari ed ambientali, e l’interesse costituzionale fondamentale della prevenzione dei danni alla salute e dell’integrità psico-fisica (Sezioni Unite 9.3.79 n. 1463 in G.I. 1979 I 1 1493; F.I. 1979, I 2909 e 6/10 1979 n. 5172 in G.I. 1980 I,1, 859 e F.I. 1979 I 2302; C. pen. 14.4.91 in Nuova g. civ. 1991, I, 785 con nota dell’Alpa “ il diritto alla salute è costituzionalmente fondamentale e …comprensivo della salubrità ambientale e della qualità dell’ambiente, sicché il conflitto tra interessi economici e industriali e l’interesse alla salubrità dell’ambiente non può che essere risolto in favore di quest’ultimo”).
Attraverso il Referendum, gli elettori possono scegliere se essere tutti parte attiva nel decidere insieme l’abolizione di una norma che è il simbolo del potere coercitivo delle lobbie dell’energia, ridando dignità al singolo cittadino.

Il 15 giugno è necessario esercitare il diritto che la Costituzione ha voluto riconoscere al popolo italiano.
Votare per esprimere la nostra volontà, è scegliere di decidere.
Votando SÌ al Referendum del 15 giugno, si dice SÌ ad un futuro energetico diverso e possibile.


Elvira Russo
Responsabile nazionale per l’inquinamento elettromagnetico di
VAS – Verdi Ambiente e Società

 


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