diritti del mare

 

da  www.giornalistiassociati.com

Il bagnante può chiedere un risarcimento in caso di danni alla salute.
La procedura di riconoscimento della balneabilità potrebbe non essere affidabile


di Michele Patruno

 
Nei giorni scorsi la stampa ha ampiamente pubblicizzato tutte quelle spiagge la cui balneabilità è stata certificata dalla bandiera blu assegnata dall’Unione europea. Ma l’attendibilità dei criteri con cui viene conferito questo riconoscimento è stata ufficialmente sconfessata dalla stessa Margot Wallsrtom, responsabile della direzione generale per l’ambiente a Bruxelles. L’anno scorso l’onorevole Fernando Fernàndez Martìn, del partito popolare, ha presentato l’interrogazione scritta E-2595/00, con cui chiedeva alla commissione europea di chiarire in virtù di quali disposizioni assegnasse questo titolo e, soprattutto, quali fossero le responsabilità nel caso in cui la qualità dell’acqua non corrispondesse a quella pubblicizzata. La gazzetta ufficiale della comunità ha pubblicato il 3 aprile scorso la replica del commissario all’ambiente, che ha in primo luogo illustrato la procedura ufficiale d'assegnazione.

La campagna blue flag è stata varata dalla foundation for enviromental education in Europe, con sede a Copenaghen, in Danimarca, che ha l’obiettivo di informare i cittadini sulla qualità delle spiagge di numerosi paesi europei, anche all’esterno dell’unione, sensibilizzando al contempo le autorità locali e gli operatori turistici ai temi ambientali. La fondazione opera un collegamento con organizzazioni associate nei paesi che partecipano al progetto, le quali preparano le valutazioni sulle spiagge che richiedono la bandiera. L’esame si basa sia sui valori imperativi sia su quelli guida e riguarda quattro aspetti fondamentali: l’educazione e l’informazione in materia ecologica, la gestione dell’ambiente, la sicurezza e i servizi e la qualità delle acque; quest’ultima è valutata secondo i valori guida della direttiva 76/160.

Fino al 1998, la commissione europea ha finanziato l’iniziativa e ha partecipato ai lavori della giuria della foundation, la quale ratifica le decisioni degli operatori nazionali e ha l’ultima parola solo quando una giuria locale non sia stata in grado di raggiungere una decisione. Tuttavia, per ragioni sia economiche sia tecniche, i vertici comunitari hanno deciso di non concedere finanziamenti per la campagna del 1999 e del 2000, a causa della scarsa efficienza attribuita ai controlli per l’assegnazione del riconoscimento. Di conseguenza è soltanto la fondazione per l’educazione ambientale in Europa a rispondere della conformità delle spiagge ai criteri di attribuzione applicabili. Sebbene non abbia avuto alcun riscontro sui mezzi di comunicazione, questa presa di posizione ufficiale è molto importante, perché permette di stabilire innanzitutto che il bagnante non deve sentirsi rassicurato quando vede sventolare un vessillo di colore blu: la carenza di controlli efficienti, infatti, rende la valutazione del tutto opinabile. Si potrebbe persino verificare il paradosso di una coesistenza tra la blue flag e del cartello indicante il divieto di balneazione, apposto dalle autorità comunali in base alla legge (decreto presidenziale n. 470/1982, che ha recepito la direttiva citata dalla signora Wallsrtom). Quindi, in caso di danni alla salute provocati da sostanze presenti in acqua, è da ritenersi responsabile civilmente la delegazione italiana della fondazione (via della Guglia 69/b, Roma, tel. 066790060), citabile in giudizio per ottenere un risarcimento. In secondo luogo, la replica del commissario europeo all’ambiente consente al cittadino di intervenire ogni qual volta la pubblicità di uno stabilimento balneare faccia un esplicito riferimento all’unione quale garante della qualità della spiaggia (dopo il 1998): in tal caso si può ottenere l’inibizione del messaggio commerciale, inviando un esposto all’istituto di autodisciplina pubblicitaria (via Larga 15, Milano, tel. 02-58304941) oppure all’autorità garante della concorrenza (via Liguria 26, Roma, tel. 06-481621).


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