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La
manipolazione del vivente ha aperto un nuovo mercato che si è
dotato di strumenti legislativi basati su nuove regole e nuovi concetti.
Tra questi figura anche l’estensione dell’idea di brevettabilità
(qualsiasi prodotto industriale brevettato garantisce all’azienda
che l’ha inventato e messo in produzione un monopolio per un periodo
di tempo variabile, generalmente 20 anni, durante il quale nessun’altra
azienda può usare il prodotto o la tecnologia soggetti alla privativa
brevettuale) agli organismi viventi, geni o sequenze di DNA. In questo
modo si altera il diritto brevettuale, che fino agli anni ‘80
comprendeva solo le innovazioni tecnologiche e i prodotti inanimati;
da allora esso è stato progressivamente esteso anche agli esseri
viventi, anche non necessariamente originati dall’applicazione
tecnologica.
Se dal punto di vista morale e politico appare riprovevole, anche sotto
il profilo normativo risulta discutibile il fatto che un gene o un frammento
di DNA possa considerarsi un’invenzione umana su cui riconoscere
una privativa brevettuale, dal momento che la sua esistenza è
il risultato di un processo di selezione naturale che si è sviluppato
nel corso dei millenni.
La possibilità di vantare una titolarità sul materiale
genetico ha avviato una corsa all’identificazione di nuovi geni
o sequenze geniche da brevettare. Questo aspetto è particolarmente
importante se si considera che la maggiore diversità genetica,
e quindi la più grande fonte di geni, è localizzata in
aree non industrializzate dei Paesi in via di sviluppo. La pratica della
cosiddetta “biopirateria” assume una rilevanza anche maggiore
se si considera che molto spesso le aziende biotech hanno brevettato
geni e porzioni di DNA di piante, funghi, licheni o animali di cui le
popolazioni indigene usano da secoli, o millenni, i prodotti. Infatti,
la privatizzazione delle risorse genetiche contrasta con il principio
di socializzazione di un bene collettivo dell’umanità quale
la biodiversità e viola il tributo da riconoscere ai Paesi e
alle popolazioni che vivono nelle aree dove si sono evoluti gli organismi
oggetto, in toto o in parte, di brevettazione, senza riconoscere l’opera
di identificazione, selezione e valorizzazione delle risorse genetiche
preesistente.
Secondo una ricerca condotta nel 2001 dall’associazione non governativa
Action Aid, in circa 62 brevetti si possono ravvisare atti di biopirateria
e circa 132 riguardano specie vegetali endemiche di Paesi in via di
sviluppo (tra esse 68 tipi di mais, 17 di patate, 25 di soia e 22 di
grano). Ancora oggi, il 90% della diversità biologica si trova
in Paesi in via di sviluppo, mentre il 97% dei brevetti è già
in possesso di aziende del mondo industrializzato.
Talvolta gli intrecci fra controllori e controllati, istituzioni pubbliche
e centri di ricerca o industrie richiedenti brevetti, generano veri
e propri mostri: negli USA il Dipartimento della salute ha presentato
domanda per la sequenza di circa 3.000 geni (tra cui 152 di riso, 12
per il virus HIV, responsabile dell’AIDS, 13 di eucalipto e 11
di ragni), mentre il Dipartimento per l’agricoltura ha depositato
congiuntamente all’industria sementiera Delta Pine and Land un
brevetto sulla tecnologia “Terminator”, che permette di
produrre OGM capaci di inibire la riproduzione del seme e quindi proteggere
il diritto brevettuale.
Ma non ci sono solo commistioni di interessi: spesso emerge un pericoloso
conflitto fra industrie e centri pubblici sui dati ricavati dalla ricerca,
come nel caso dei brevetti concessi negli USA, in Giappone e in Canada
alla Myriad Genetics, che ha acquisito i diritti di proprietà
intellettuale di due geni umani, il BRCA1 ed il BRCA2, considerati indicatori
della predisposizione ereditaria al tumore alle mammelle. In entrambi
i casi, la Myriad ha potuto utilizzare gran parte del lavoro di ricerca
fatto da altre istituzioni per poi bruciarle sul filo di lana nella
brevettazione, il che ha provocato numerosi ricorsi da parte di centri
di ricerca, tra cui il prestigioso Istituto Curie. Sempre su aspetti
connessi alla salute umana è da ricordare anche l’accordo
in esclusiva fra governo islandese e l’azienda deCODE Genetics
(a sua volta beneficiaria di un contratto con la società farmaceutica
svizzera Hoffmann-LaRoche per l’utilizzo dei prodotti della ricerca)
relativo alla creazione e gestione di un banca di informazioni sui dati
sanitari, genetici e genealogici dell’intera popolazione islandese.
Per quanto riguarda la sfera agricola (e conseguentemente alimentare)
l’impatto della privativa brevettuale è stato esemplarmente
illustrato dal caso di Percy Schmeiser, un agricoltore canadese settantenne,
ritenuto colpevole da un tribunale di “ospitare” sulla sua
terra piante di colza transgenica della Monsanto, senza che a questo
corrispondesse il versamento delle royalties alla multinazionale; Schmeiser
è risultato innocente per l’uso fraudolento della semente,
ma il giudice, nel dispositivo della sentenza, ha affermato che il reato
era tale indipendentemente da come il seme fosse giunto sul suo terreno,
ossia che “l’origine della colza resistente al Roundup (l’erbicida
della Monsanto da impiegare sulle sementi geneticamente modificate,
NdA) … è certamente non significativa per dirimere le ragioni
della violazione”. Si tratta quindi di un perfetto esempio di
come un agricoltore subisca un danno (ecologico, ma anche economico
per la contaminazione della semente di colza a lungo selezionata in
azienda) e si ritrovi sul banco degli imputati, non solo metaforicamente,
per violazione del diritto brevettuale, con 15 mila dollari canadesi
di multa da versare alla Monsanto e la produzione confiscata.
La Monsanto ha inoltre da poco ricevuto negli USA il brevetto no. 6,239,072.
per la miscelazione e la pre-miscelazione di erbicidi a base di glifosato
(il principio attivo del pesticida Roundup) con altri principi destinati
ad agire sulle specie che hanno acquisito resistenza al Roundup. Secondo
l’azienda, il campo di applicazione del brevetto copre i trattamenti
di miscele di erbicidi su ogni specie resistente al glifosato. Non solo,
la Monsanto dichiara che “anche se la probabilità di creazione
di piante resistenti al Roundup per mezzo di incroci naturali è
improbabile, se mai ne dovessero insorgere il loro controllo ricadrebbe
nel campo di applicazione brevettuale”. In pratica, si è
chiesto di estendere sin d’ora i diritti brevettuali per l’uso
delle miscele anche su piante che ancora non esistono e che sarebbero
eventualmente frutto di un danno da contaminazione genetica. Una vera
e propria perversione.
In Europa, la materia della brevettabilità è regolamentata
dalla Convenzione europea dei brevetti (EPC) che stabilisce alcuni limiti
alla sua estensione e che affida la valutazione delle richieste e la
concessione dei brevetti ad un organismo tecnico, l’Ufficio europeo
dei brevetti (EPO), corpo amministrativo della Convenzione, e, come
l’EPC, totalmente autonomo dalle istituzioni dell’UE. Nonostante
l’impossibilità di concessione di brevetti a geni o sequenze
di geni e a varietà di piante od animali contemplata dallo Statuto
(art. 53b EPC), al 1998 l’EPO di Monaco aveva già concesso
oltre 300 brevetti su geni umani, circa 12 su animali e circa 100 su
piante. Nel 2001 le richieste in attesa di essere liquidate dall’EPO
ammontavano a circa 15.000 per i prodotti transgenici, oltre 2.000 per
geni umani, 600 per animali e circa 1.500 per varietà di piante.
Secondo alcune stime, ogni mese l’EPO riceve circa 40 nuove richieste
di brevetti su animali e/o piante.
Nel ’98 la Commissione europea ha emanato la direttiva 44/98 che
riconosceva l’estensione del concetto di invenzione anche agli
organismi viventi ottenuti da tecniche biotecnologiche. Seppure la direttiva
europea sui brevetti non è vincolante per l’EPO, nel 1999
il suo Consiglio d’amministrazione (CdA) ha deciso di attuarne
i principi riprendendo a rilasciare brevetti sugli organismi viventi.
Questa procedura ha sollevato non pochi dubbi dal momento che il CdA
dell’EPO non ha mandato legale per apportare modifiche al regolamento
attuativo tali da stravolgere il senso della Convenzione. Inoltre, l’articolo
164 della Convenzione stessa, sancisce che in caso di conflitto interpretativo
tra il testo dell’accordo ed il suo regolamento attuativo prevalgano
le indicazione del testo della Convenzione.
La direttiva sulla “protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche”
fu votata nel ’98 dagli stessi parlamentari europei che nel ’95
l’avevano bocciata, al termine della “più forte azione
di lobby nella storia del Parlamento europeo”, come ebbe a dire
Willy de Clercq, allora presidente della Commissione giuridica. Una
direttiva che ha spinto l’Olanda, sostenuta successivamente dall’Italia,
a presentare ricorso presso la Corte di giustizia europea.
In Europa, solo cinque Paesi hanno ad oggi recepito la direttiva i cui
termini scadevano il 30 luglio 2000. Diversamente, Germania, Belgio,
Lussemburgo e Francia, oltre all’Italia (con lettera al commissario
Bolkestein a firma dell’ex ministro alle Politiche comunitarie
Mattioli), hanno affermato di voler rivedere il testo della direttiva
al fine di rimuovere le numerose contraddizioni, di renderla conforme
al Principio di precauzione sancito dal trattato fondamentale dell’Unione
e di verificarne la compatibilità con i numerosi trattati internazionali
quali la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del
’92, la Dichiarazione in difesa del genoma umano (Unesco) del
’95, o il recente Trattato internazionale sulle risorse genetiche
vegetali approvato lo scorso novembre dalla conferenza della FAO. Lo
stesso Parlamento europeo si è appellato lo scorso anno, con
una risoluzione votata a maggioranza, affinché “l’Unione
europea sostenga il divieto alla brevettabilità di piante, animali,
microrganismi, processi biologici e microbiologici”. A questa
risoluzione ha fatto seguito la decisione, sempre del Parlamento europeo,
di ricorrere contro il brevetto sul gene del cancro alla mammella, in
sintonia con l’autorevole posizione assunta dall’Istituto
Curie di Parigi e con quella, ugualmente critica, della British medical
association.
Anche se la direttiva 44/98 prevede l’esclusione della brevettabilità
del corpo umano o di suoi singoli elementi, compresa la sequenza di
geni totale o parziale (art. 5 comma 1), questo limite decade se riguarda
un elemento isolato dal corpo attraverso un procedimento tecnico. È
evidente che lo studio delle sequenze geniche, e ancor più la
creazione di organismi transgenici, sono realizzati su elementi isolati
e che ciò può accadere solo adottando un procedimento
tecnico.
È chiaro, quindi, che OGM e brevetti rappresentano uno snodo
cruciale a tutti i livelli (italiano, europeo e planetario) e costituiscono
un’occasione di rilancio di richieste politiche che si possono
così formulare:
- La direttiva 98/44, nata sotto una coltre di critiche, continua a
non ricevere valutazioni favorevoli: il Parlamento europeo si è
appellato lo scorso anno, con una risoluzione votata a maggioranza,
affinché “l’Unione europea sostenga il divieto alla
brevettabilità di piante, animali, microrganismi, processi biologici
e microbiologici”. Molti Paesi sollecitano la revisione del testo
della direttiva. È pertanto indispensabile che il testo ed i
principi siano riconsiderati dall’insieme delle istituzioni europee.
- In questo contesto è del tutto incongruente che il governo
italiano ritenga di dover abbreviare i tempi del recepimento attraverso
il ricorso ad una delega, già stralciata nel mese di febbraio
dopo insistenti sollecitazioni della società civile organizzata
e di diverse forze parlamentari, dal disegno di legge “Misure
per favorire l’iniziativa economica privata”, grazie al
quale si conferivano all’Esecutivo i poteri di recepire la direttiva
comunitaria sui brevetti sul vivente. Niente delega su aspetti controversi
quali la privatizzazione dei geni, bensì ridiscussione dell’intero
impianto della norma comunitaria.
- Qualunque destino abbia l’attuale o futura normativa brevettuale
un punto deve essere sancito in modo inequivocabile: non si devono poter
brevettare i geni e tutta la materia vivente base stessa della vita.
- Nella prospettiva di una equa e rispettosa relazione fra Nord e Sud
del mondo è indispensabile che nel testo di recepimento della
direttiva (qualora non sia preventivamente riformulata) siano adeguatamente
incluse norme cogenti sui riferimenti dell’origine geografica
del materiale biologico al fine di prevenire atti di biopirateria.
- Nell’ambito del panorama normativo italiano relativo alla sfera
brevettuale va modificata radicalmente la norma contenuta nell’articolo
7 della legge n. 383 del 18.10.2001 “Primi interventi per il rilancio
dell’economia” (nota come Legge Tremonti bis), che riconosce
nel ricercatore di un’istituzione pubblica (come un’università)
il “titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione
brevettuale di cui è autore” avendo “diritto a non
meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione”.
Un testo siffatto spinge la ricerca pubblica verso il mercimonio, privatizza
i benefici brevettuali ottenuti nell’ambito di istituzioni finanziate
dai contribuenti ed esautora la cittadinanza da una capacità
di indirizzo e vigilanza sulle linee di ricerca presso i centri pubblici
spinti alla segretezza dall’interesse brevettuale.
ALCUNI
CASI
La tribù amazzonica dei Wapishana ha denunciato l’etnobotanico
Conrad Gorinsky che, dopo aver vissuto con loro per qualche mese, una
volta tornato negli USA, ha presentato domanda per la brevettabilità
di una proteina prodotta dalle noci di un albero comune in Guyana e
tra i più minacciati dalle attività di deforestazione
dello stato.
I Wapishana usano da secoli le noci grattate per bloccare emorragie,
disinfettare, come contraccettivi e per provocare aborti. Nella sua
domanda di brevettabilità il dottor Gorinsky attribuisce alla
proteina isolata capacità antipiretiche, la possibilità
di prevenire patologie come la malaria, efficacia nei trattamenti anticancro
e forse anche contro il virus dell’AIDS. La tribù dei Wapishana
si sente derubata di un prodotto che le appartiene da sempre, mentre
il botanico ritiene che i suoi investimenti meritano di essere ricompensati.
L’esercito statunitense detiene il brevetto di una pianta delle
Isole Samoa da sempre usata come essenza medicinale dagli abitanti del
luogo.
La cultura ayurvedica indiana si basa sull’uso di circa 7.000
essenze vegetali autoctone che i ricercatori indiani temono siano già
oggetto di brevetti di aziende dei Paesi industrializzati.
La casa farmaceutica Pfizer sta cercando un accordo di esclusiva con
il governo ecuadoriano per lo sfruttamento delle risorse genetiche delle
innumerevoli specie vegetali del Paese. Si conoscono almeno 35.000 piante
con queste caratteristiche.
Brevetti
in sintesi
337 brevetti sulla soia
49 brevetti su sorgo
536 brevetti su mais
143 brevetti su frumento
229 brevetti su riso
ICTI.US patent n. 5,874,269 su caffè OGM
RiceTec inc. US patent n. 5,663,484 sul riso Basmati
Mars UK.US patent n. 5,770,443 sul cacao
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