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Si
chiama Advisory committee on novel foods and processes (ACNFP). È
un laboratorio di analisi britannico e circa tre anni fa, nell’autunno
del 1999, è stato al centro dell’attenzione per una storia
di notifiche sospette legate alla commercializzazione di sette prodotti
geneticamente modificati: quattro tipi di mais (Bt11 della Novartis,
Mon 809 e Mon 810 della Monsanto, T25 della AgrEvo) e tre oli di colza
(Gt3 della Monsanto, MS1 RF1 e RF2 MS1 della Plant Genetic System).
Le notifiche avvennero tutte tra il giugno 1997 e l’ottobre 1998,
e l’ACNFP riconobbe la “sostanziale equivalenza” dei
sette OGM ai corrispondenti alimenti naturali, sulla base del dettato
del regolamento comunitario 27 gennaio 1997, numero 258. Quest’ultimo
prevede due distinte procedure per immettere sul mercato alimentare
comunitario nuovi prodotti o ingredienti alimentari: una procedura ordinaria
e una procedura detta semplificata. In entrambi i casi, obiettivo del
regolamento è far sì che i nuovi prodotti o ingredienti
alimentari non presentino rischi per il consumatore né lo ingannino
e che non differiscano dal punto di vista nutrizionale dai prodotti
o ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati.
La procedura ordinaria (art. 3, n. 2, e art. 4, 6, 7, 8 del regolamento
258/97) prevede che per commercializzare nella Comunità un nuovo
prodotto alimentare o un nuovo ingrediente, l’azienda interessata
presenti una domanda preventiva alle autorità competenti dello
Stato membro sul cui mercato deve essere immesso il nuovo prodotto.
L’autorizzazione alla commercializzazione può essere concessa
solo dopo che le autorità del Paese cui è stata sottoposta
la domanda e quelle corrispondenti di un secondo Stato membro abbiano
fatto le necessarie valutazioni ed abbiano rilasciato il nulla osta.
Tuttavia, se le autorità anche di uno solo dei due Paesi ritengono
di chiedere una valutazione complementare, o se un terzo Stato membro,
ovvero la stessa Commissione europea, sollevano un’obiezione motivata
sull’immissione nel mercato del prodotto in esame, la decisione
definitiva deve essere presa dalla Commissione europea o dal Consiglio,
sentito il parere del Comitato. Secondo l’articolo 1, n. 2, del
regolamento 258/97, la procedura ordinaria si applica, tra l’altro,
a: “prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti
da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente
modificati, ma che non li contengono”. In sostanza, secondo il
dettato del regolamento 258/97, sarebbe stato necessario seguire la
procedura ordinaria per l’immissione sul mercato dei sette prodotti
sopra elencati.
Tutte le aziende biotecnologiche interessate alla commercializzazione
dei loro nuovi prodotti OGM, invece, si affidarono all’ACNFP confidando
- grazie ai buoni uffici delle autorità britanniche, allora particolarmente
sbilanciate, sulla scia del governo statunitense, a favore delle colture
OGM - nella possibilità di adottare, senza destare troppi sospetti,
la procedura semplificata. Quest’ultima (art. 5 del regolamento),
prevede che sia sufficiente il parere di uno degli organismi preposti
alla valutazione dei prodotti alimentari in uno degli Stati membri per
poter commercializzare prodotti che, sulla base dei dati scientifici
disponibili e universalmente riconosciuti, possano ritenersi “sostanzialmente
equivalenti” a prodotti o ingredienti alimentari esistenti dal
punto di vista della composizione, del valore nutritivo, del metabolismo,
dell’uso cui sono destinati e del tenore di sostanze indesiderabili.
Questa procedura, decisamente meno onerosa per le aziende biotech, richiede
solo la notifica alla Commissione dell’immissione sul mercato
del prodotto esaminato da uno degli organismi preposti, in questo caso
l’ACNFP. La Commissione è obbligata a trasmettere entro
60 giorni copia della notifica agli Stati membri, che possono richiedere
copia dei dati scientifici o del parere emesso dall’organismo
abilitato.
Nell’autunno 1999, l’associazione Verdi Ambiente e Società
denunciò, diffondendo tutte le prove del caso, il fatto che per
i quattro mais ed i tre oli di colza sopra indicati la normativa comunitaria
era stata raggirata. I Ministeri italiani delle Politiche agricole e
della Sanità convennero che la denuncia dell’associazione
VAS era motivata. Del resto, già nel novembre 1998, e poi nel
febbraio e nell’aprile 1999, il Ministero della Sanità
italiano aveva rilevato, e comunicato alla Commissione, alcune irregolarità
nelle procedure ed aveva avanzato richiesta della documentazione relativa
ai controlli tossicologici ed allergenici, in particolare per i prodotti
transgenici mais Bt 11, mais Mon 810 e mais Mon 809. La denuncia di
VAS, tuttavia, dette alla vicenda quella pubblicità che i precedenti
interventi del Ministero della Sanità non avevano saputo o voluto
dare. Di conseguenza, l’alzata di scudi dell’opinione pubblica
nazionale conseguente all’aggressività commerciale delle
aziende biotecnologiche interessate dalla vicenda, spinse la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il 4 agosto 2000, ad emettere un decreto
che sospendeva in via cautelare la commercializzazione e l’utilizzazione
dei mais transgenici Bt 11, Mon 810 e Mon 809. Il decreto si rifaceva
esplicitamente, nell’ordinare la sospensione, all’articolo
12 del regolamento 258/97. Le aziende colpite dal decreto sospensivo,
Novartis, Pioneer e Monsanto, decidevano tuttavia di perseverare nella
loro posizione e presentavano ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) del Lazio. Quest’ultimo, con ordinanza datata 18 aprile
2001, richiedeva una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di
giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo
234 CE. Il TAR del Lazio, in sintesi, chiedeva alla Corte: se la procedura
semplificata si applica anche agli alimenti e ingredienti derivati da
vegetali OGM nella cui composizione sono presenti proteine transgeniche;
in caso di risposta negativa, come debba orientarsi uno Stato membro
facente ricorso all’articolo 12 nel caso in cui questi alimenti
o ingredienti alimentari siano stati immessi sul mercato seguendo la
procedura semplificata; se la mancanza di reazione da parte della Commissione
vada interpretata come assenso tacito. Inoltre, il TAR chiedeva alla
Corte di stabilire se le disposizioni che consentono di utilizzare la
procedura semplificata per dei prodotti contenenti proteine transgeniche
sono conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
In attesa del pronunciamento della Corte su quella che è stata
protocollata “Causa C-236/01-11”, sono arrivate alla medesima
una serie di osservazioni scritte, tutte più o meno orientate
a favore della scelta della Presidenza del Consiglio italiana. In particolare,
nelle osservazioni del 28 settembre 2001, il Parlamento europeo elaborava
una costruzione giuridica la cui conseguenza diretta era la validità
di tutte le norme del regolamento 258/97, ciò che, date le caratteristiche
dei prodotti OGM sotto esame, infligge un primo colpo alle pretese delle
aziende biotech di poter utilizzare la procedura semplificata per introdurre
in commercio alimenti o ingredienti alimentari non sostanzialmente equivalenti
ad altri in commercio. Alla stessa conclusione giungevano le osservazioni
del Consiglio dell’Unione europea del 10 ottobre 2001. Molto più
articolato il ragionamento della Commissione delle Comunità europee,
secondo cui “la procedura semplificata di cui all’art. 5,
primo comma, può trovare applicazione agli alimenti […]
che contengono proteine transgeniche, nella misura in cui queste ultime
non possono considerarsi organismi geneticamente modificati capaci di
riprodursi o di trasferire materiale genetico”; ma, secondo la
Commissione, va tenuto presente che “anche se allo stato attuale
della ricerca scientifica alimenti del genere appena descritto non sono
in linea di principio più suscettibili di essere considerati
sostanzialmente equivalenti ai corrispondenti alimenti convenzionali
[…], all’epoca dei fatti di cui alla causa principale gli
elementi controversi erano suscettibili di esserlo, poiché la
valutazione delle loro caratteristiche aveva permesso di accertare che
sussistevano tutte le condizioni […]”, il che, però,
non sembra essere particolarmente a favore delle aziende biotech, circa
le possibilità attuali di commercializzazione dei prodotti in
esame. Decisamente in linea con la posizione assunta dal governo italiano
nel 2000 è, infine, il governo norvegese, che l’11 ottobre
2001 ha depositato a Lussemburgo una memoria le cui conclusioni vanno
decisamente contro le ragioni della Monsanto e degli altri giganti biotech.
Secondo il governo norvegese, infatti: “la procedura semplificata
[…] non si applica ai prodotti e ingredienti alimentari derivati
dai vegetali OGM la cui composizione comprende proteine transgeniche”;
“uno Stato membro può fare ricorso all’art. 12 nei
casi in cui ha fondati motivi per ritenere che i prodotti o gli ingredienti
alimentari siano sostanzialmente pericolosi per la salute umana o per
l’ambiente. Uno Stato membro ha fondati motivi nei casi in cui
i prodotti o gli ingredienti alimentari geneticamente modificati sono
stati immessi sul mercato delle Comunità come sostanzialmente
equivalenti secondo la procedura semplificata. […]”, ed
inoltre “non è compito di un giudice nazionale decidere
se sia o meno giustificato l’uso dell’articolo da parte
dello Stato membro”; “la mancanza di qualsiasi reazione
da parte della Commissione a una notifica ai sensi dell’articolo
5 non può essere interpretata come assenso tacito”.
Insomma, una completa identità di vedute tra Roma e Oslo, che
sembra spazzare via ogni residua speranza di successo delle multinazionali
nel loro ricorso al TAR.
Non va comunque dimenticato che, dall’agosto 2000, le multinazionali
biotech presenti in Italia non sono rimaste con le mani in mano ad aspettare
il pronunciamento della Corte e la successiva sentenza del TAR del Lazio.
Basti ricordare l’operazione che portò, nel marzo 2001,
i VAS a individuare nel porto di Genova mais Monsanto geneticamente
modificato: tra il 15 e il 19 marzo 2001 le autorità sanitarie
del porto di Genova bloccarono oltre 3.000 quintali di soia e mais.
I controlli dimostrarono che nel mais vi erano presenze significative
di OGM. Il 27 marzo, l’allora ministro della Politiche agricole,
Alfonso Pecoraio Scanio, dispose controlli in tutte le 21 aziende che
importano e commercializzano mais e soia in Italia, tra cui la Monsanto,
la cui sede è a Lodi. I controlli effettuati nell’Istituto
zooprofilattico sperimentale di Brescia provarono che uno dei due campioni
di mais prelevato dalla sede Monsanto era geneticamente modificato.
È l’ulteriore dimostrazione che gli ambientalisti italiani
hanno a che fare con gruppi potenti e decisi a fare sul serio. Ragione
in più per tenere alta la guardia e vigilare, oltre che sull’operato
delle multinazionali, anche su un governo che, per ora, non ha ancora
fatto completamente capire da che parte intende stare.
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