VAS

Mai dire Mais

 

Occhio al transgenico illegale

di Luca Leone



Si chiama Advisory committee on novel foods and processes (ACNFP). È un laboratorio di analisi britannico e circa tre anni fa, nell’autunno del 1999, è stato al centro dell’attenzione per una storia di notifiche sospette legate alla commercializzazione di sette prodotti geneticamente modificati: quattro tipi di mais (Bt11 della Novartis, Mon 809 e Mon 810 della Monsanto, T25 della AgrEvo) e tre oli di colza (Gt3 della Monsanto, MS1 RF1 e RF2 MS1 della Plant Genetic System). Le notifiche avvennero tutte tra il giugno 1997 e l’ottobre 1998, e l’ACNFP riconobbe la “sostanziale equivalenza” dei sette OGM ai corrispondenti alimenti naturali, sulla base del dettato del regolamento comunitario 27 gennaio 1997, numero 258. Quest’ultimo prevede due distinte procedure per immettere sul mercato alimentare comunitario nuovi prodotti o ingredienti alimentari: una procedura ordinaria e una procedura detta semplificata. In entrambi i casi, obiettivo del regolamento è far sì che i nuovi prodotti o ingredienti alimentari non presentino rischi per il consumatore né lo ingannino e che non differiscano dal punto di vista nutrizionale dai prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione sono destinati.
La procedura ordinaria (art. 3, n. 2, e art. 4, 6, 7, 8 del regolamento 258/97) prevede che per commercializzare nella Comunità un nuovo prodotto alimentare o un nuovo ingrediente, l’azienda interessata presenti una domanda preventiva alle autorità competenti dello Stato membro sul cui mercato deve essere immesso il nuovo prodotto. L’autorizzazione alla commercializzazione può essere concessa solo dopo che le autorità del Paese cui è stata sottoposta la domanda e quelle corrispondenti di un secondo Stato membro abbiano fatto le necessarie valutazioni ed abbiano rilasciato il nulla osta. Tuttavia, se le autorità anche di uno solo dei due Paesi ritengono di chiedere una valutazione complementare, o se un terzo Stato membro, ovvero la stessa Commissione europea, sollevano un’obiezione motivata sull’immissione nel mercato del prodotto in esame, la decisione definitiva deve essere presa dalla Commissione europea o dal Consiglio, sentito il parere del Comitato. Secondo l’articolo 1, n. 2, del regolamento 258/97, la procedura ordinaria si applica, tra l’altro, a: “prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE; prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono”. In sostanza, secondo il dettato del regolamento 258/97, sarebbe stato necessario seguire la procedura ordinaria per l’immissione sul mercato dei sette prodotti sopra elencati.
Tutte le aziende biotecnologiche interessate alla commercializzazione dei loro nuovi prodotti OGM, invece, si affidarono all’ACNFP confidando - grazie ai buoni uffici delle autorità britanniche, allora particolarmente sbilanciate, sulla scia del governo statunitense, a favore delle colture OGM - nella possibilità di adottare, senza destare troppi sospetti, la procedura semplificata. Quest’ultima (art. 5 del regolamento), prevede che sia sufficiente il parere di uno degli organismi preposti alla valutazione dei prodotti alimentari in uno degli Stati membri per poter commercializzare prodotti che, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti, possano ritenersi “sostanzialmente equivalenti” a prodotti o ingredienti alimentari esistenti dal punto di vista della composizione, del valore nutritivo, del metabolismo, dell’uso cui sono destinati e del tenore di sostanze indesiderabili. Questa procedura, decisamente meno onerosa per le aziende biotech, richiede solo la notifica alla Commissione dell’immissione sul mercato del prodotto esaminato da uno degli organismi preposti, in questo caso l’ACNFP. La Commissione è obbligata a trasmettere entro 60 giorni copia della notifica agli Stati membri, che possono richiedere copia dei dati scientifici o del parere emesso dall’organismo abilitato.
Nell’autunno 1999, l’associazione Verdi Ambiente e Società denunciò, diffondendo tutte le prove del caso, il fatto che per i quattro mais ed i tre oli di colza sopra indicati la normativa comunitaria era stata raggirata. I Ministeri italiani delle Politiche agricole e della Sanità convennero che la denuncia dell’associazione VAS era motivata. Del resto, già nel novembre 1998, e poi nel febbraio e nell’aprile 1999, il Ministero della Sanità italiano aveva rilevato, e comunicato alla Commissione, alcune irregolarità nelle procedure ed aveva avanzato richiesta della documentazione relativa ai controlli tossicologici ed allergenici, in particolare per i prodotti transgenici mais Bt 11, mais Mon 810 e mais Mon 809. La denuncia di VAS, tuttavia, dette alla vicenda quella pubblicità che i precedenti interventi del Ministero della Sanità non avevano saputo o voluto dare. Di conseguenza, l’alzata di scudi dell’opinione pubblica nazionale conseguente all’aggressività commerciale delle aziende biotecnologiche interessate dalla vicenda, spinse la Presidenza del Consiglio dei ministri, il 4 agosto 2000, ad emettere un decreto che sospendeva in via cautelare la commercializzazione e l’utilizzazione dei mais transgenici Bt 11, Mon 810 e Mon 809. Il decreto si rifaceva esplicitamente, nell’ordinare la sospensione, all’articolo 12 del regolamento 258/97. Le aziende colpite dal decreto sospensivo, Novartis, Pioneer e Monsanto, decidevano tuttavia di perseverare nella loro posizione e presentavano ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio. Quest’ultimo, con ordinanza datata 18 aprile 2001, richiedeva una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 234 CE. Il TAR del Lazio, in sintesi, chiedeva alla Corte: se la procedura semplificata si applica anche agli alimenti e ingredienti derivati da vegetali OGM nella cui composizione sono presenti proteine transgeniche; in caso di risposta negativa, come debba orientarsi uno Stato membro facente ricorso all’articolo 12 nel caso in cui questi alimenti o ingredienti alimentari siano stati immessi sul mercato seguendo la procedura semplificata; se la mancanza di reazione da parte della Commissione vada interpretata come assenso tacito. Inoltre, il TAR chiedeva alla Corte di stabilire se le disposizioni che consentono di utilizzare la procedura semplificata per dei prodotti contenenti proteine transgeniche sono conformi ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
In attesa del pronunciamento della Corte su quella che è stata protocollata “Causa C-236/01-11”, sono arrivate alla medesima una serie di osservazioni scritte, tutte più o meno orientate a favore della scelta della Presidenza del Consiglio italiana. In particolare, nelle osservazioni del 28 settembre 2001, il Parlamento europeo elaborava una costruzione giuridica la cui conseguenza diretta era la validità di tutte le norme del regolamento 258/97, ciò che, date le caratteristiche dei prodotti OGM sotto esame, infligge un primo colpo alle pretese delle aziende biotech di poter utilizzare la procedura semplificata per introdurre in commercio alimenti o ingredienti alimentari non sostanzialmente equivalenti ad altri in commercio. Alla stessa conclusione giungevano le osservazioni del Consiglio dell’Unione europea del 10 ottobre 2001. Molto più articolato il ragionamento della Commissione delle Comunità europee, secondo cui “la procedura semplificata di cui all’art. 5, primo comma, può trovare applicazione agli alimenti […] che contengono proteine transgeniche, nella misura in cui queste ultime non possono considerarsi organismi geneticamente modificati capaci di riprodursi o di trasferire materiale genetico”; ma, secondo la Commissione, va tenuto presente che “anche se allo stato attuale della ricerca scientifica alimenti del genere appena descritto non sono in linea di principio più suscettibili di essere considerati sostanzialmente equivalenti ai corrispondenti alimenti convenzionali […], all’epoca dei fatti di cui alla causa principale gli elementi controversi erano suscettibili di esserlo, poiché la valutazione delle loro caratteristiche aveva permesso di accertare che sussistevano tutte le condizioni […]”, il che, però, non sembra essere particolarmente a favore delle aziende biotech, circa le possibilità attuali di commercializzazione dei prodotti in esame. Decisamente in linea con la posizione assunta dal governo italiano nel 2000 è, infine, il governo norvegese, che l’11 ottobre 2001 ha depositato a Lussemburgo una memoria le cui conclusioni vanno decisamente contro le ragioni della Monsanto e degli altri giganti biotech. Secondo il governo norvegese, infatti: “la procedura semplificata […] non si applica ai prodotti e ingredienti alimentari derivati dai vegetali OGM la cui composizione comprende proteine transgeniche”; “uno Stato membro può fare ricorso all’art. 12 nei casi in cui ha fondati motivi per ritenere che i prodotti o gli ingredienti alimentari siano sostanzialmente pericolosi per la salute umana o per l’ambiente. Uno Stato membro ha fondati motivi nei casi in cui i prodotti o gli ingredienti alimentari geneticamente modificati sono stati immessi sul mercato delle Comunità come sostanzialmente equivalenti secondo la procedura semplificata. […]”, ed inoltre “non è compito di un giudice nazionale decidere se sia o meno giustificato l’uso dell’articolo da parte dello Stato membro”; “la mancanza di qualsiasi reazione da parte della Commissione a una notifica ai sensi dell’articolo 5 non può essere interpretata come assenso tacito”.
Insomma, una completa identità di vedute tra Roma e Oslo, che sembra spazzare via ogni residua speranza di successo delle multinazionali nel loro ricorso al TAR.
Non va comunque dimenticato che, dall’agosto 2000, le multinazionali biotech presenti in Italia non sono rimaste con le mani in mano ad aspettare il pronunciamento della Corte e la successiva sentenza del TAR del Lazio. Basti ricordare l’operazione che portò, nel marzo 2001, i VAS a individuare nel porto di Genova mais Monsanto geneticamente modificato: tra il 15 e il 19 marzo 2001 le autorità sanitarie del porto di Genova bloccarono oltre 3.000 quintali di soia e mais. I controlli dimostrarono che nel mais vi erano presenze significative di OGM. Il 27 marzo, l’allora ministro della Politiche agricole, Alfonso Pecoraio Scanio, dispose controlli in tutte le 21 aziende che importano e commercializzano mais e soia in Italia, tra cui la Monsanto, la cui sede è a Lodi. I controlli effettuati nell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Brescia provarono che uno dei due campioni di mais prelevato dalla sede Monsanto era geneticamente modificato. È l’ulteriore dimostrazione che gli ambientalisti italiani hanno a che fare con gruppi potenti e decisi a fare sul serio. Ragione in più per tenere alta la guardia e vigilare, oltre che sull’operato delle multinazionali, anche su un governo che, per ora, non ha ancora fatto completamente capire da che parte intende stare.

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