Il fatto:
Sette dei nove prodotti alimentari geneticamente
modificati in commercio nei paesi europei non dispongono dei requisiti richiesti dalla
normativa UE. Ciò è tanto più scandaloso se si pensa che dalle rilevazioni
dell'istituto di ricerca inglese Datamonitor (maggio 1999), emerge che il sessanta per
cento degli alimenti contiene, almeno in piccola parte, prodotti modificati geneticamente.
TABELLA 1
Alimenti OGM notificati per la commercializzazione nel
territorio UE,
ai sensi dell'Art. 5, in deroga al Regolamento CE 258/97
Alimento OGM
|
Laboratorio |
Paese di notifica |
Anno di notifica |
Mais Bt
11 |
ACNFP |
Gran Bretagna |
21 gennaio 1998 |
Mais Mon 810 (Monsanto) |
ACNFP |
Gran Bretagna |
10 dicembre 1997 |
Olio semi di
Colza Gt 73 |
ACNFP |
Gran Bretagna |
10 novembre 1997 |
Olio di Colza
MS1 RS1 |
ACNFP |
Gran Bretagna |
giugno 1997 |
Olio di Colza
RF2 MS1 |
ACNFP |
Gran Bretagna |
giugno 1997 |
Mais Mon 809
|
ACNFP |
Gran Bretagna |
23 ottobre 1998 |
Mais T25
|
ACNFP |
Gran Bretagna |
12 gennaio 1998 |
Cinque mesi di indagini e di verifiche:
L'indagine è stata condotta dai tecnici dell'associazione Verdi
Ambiente e Società che, in cinque mesi di lavoro, hanno posto sotto lente di
ingrandimento anche i cavilli più criptici dei Regolamenti europei e l'intero iter
procedurale che ha consentito la commercializzazione dei prodotti OGM.
Le prove dell'illegalità:
Iniziamo subito con il dire che le sette varietà alimentari OGM (tab.1) non sono mai state sottoposte alle procedure di autorizzazione, poiché tali prodotti sono commercializzati con semplice atto di notifica in deroga alle procedure contemplate dal Regolamento CE 258/97: il Regolamento che disciplina le norme per la commercializzazione dei nuovi alimenti.
Quando si applica la deroga al Regolamento CE 258/97?
La deroga, espressa dall'Art. 5 del Regolamento CE 258/97, è applicabile solo nei casi in cui: 1) sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti (autorità nazionali costituite allo scopo e accreditate alla Commissione UE), i prodotti geneticamente modificati siano "sostanzialmente equivalenti" a prodotti o ingredienti alimentari esistenti; 2) si tratti di prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono.
Un esempio di corretta applicazione della deroga al Regolamento CE 258/97
Esemplificando: la definizione di "prodotto o ingrediente alimentare prodotto a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contiene", può essere attribuita a un derivato come la lecitina estratta dalla soia OGM, poiché all'esame delle attuali tecniche di monitoraggio il tratto geneticamente modificato della soia non è riscontrabile; e poiché la modificazione genetica non è riscontabile, la lecitina estratta dalla soia OGM può essere considerata "sostanzialmente equivalente" -sotto il profilo chimico, tossicologico e nutrizionale- alla lecitina estratta da una soia naturale.
Inapplicabilità della deroga per i sette prodotti OGM in esame
Scandaloso ma vero, nessuno dei sette prodotti OGM in oggetto risponde ai requisiti per poter essere commercializzati in deroga al Regolamento CE 258/97.
PER CIO' CHE RIGUARDA IL MAIS: la procedura di commercializzazione in deroga é stata concessa alle varietà alimentari di Mais (Bt11, Mon 810, Mon 809, T25) in quanto tali, oltre che per i loro derivati ( farine, amidi, olii, prodotti per la prima colazione, ecc.). Ed è noto che eseguendo i test di laboratorio anche sui più minuti frammenti del Mais Bt11, Mon 810, Mon 809, T25 (così come su molteplici loro derivati), il tratto di prodotto modificato geneticamente è facilissimamente riscontrabile.
E per ciò che riguarda le caratteristiche di "sostanziale equivalenza"? Due sono le risposte formulabili dall'analisi di laboratorio: 1) dal punto di vista chimico, tossicologico e nutrizionale il Mais Bt11, Mon 810, Mon 809, T25 (così come molteplici loro derivati) sono "sostanzialmente equivalenti, tranne che per il tratto geneticamente modificato"; 2) "non sono sostanzialmente equivalenti".
PER CIO' CHE RIGUARDA GLI OLI DI COLZA: neppure le tre varietà di oli di colza OGM in oggetto rispondono ai requisiti richiesti dalla deroga: e questo risulta chiaro dalla posizione del Comitato Scientifico UE che, in risposta all'interrogativo della Commissione UE, indica la necessità di inserire nella lista dei prodotti negativi (con obbligo di etichettatura) anche gli oli derivati da prodotti OGM, poiché anche in seguito al processo di raffinazione non é affatto esclusa la tracciabilità del contenuto geneticamente manipolato.
La Gran Bretagna è l'epicentro di questo scandalo
Dopo aver analizzato l'iter procedurale e scoperto questo macroscopico scandalo, i nostri tecnici hanno anche compiuto il miracolo di individuare l'epicentro del fenomeno. Dalla tabella 1 risultano palesi le responsabilità delle Autorità di Governo e di Controllo Britanniche:
a) tutte le cinque industrie titolari delle sette varietà alimentari OGM in oggetto, hanno incaricato le autorità tecniche Britanniche per la formulazione della necessaria valutazione di "sostanziale equivalenza" di tutti i loro prodotti OGM.
b) tutte le valutazioni di "sostanziale equivalenza" delle varietà alimentari OGM in oggetto sono state sottoposte e valutate da un unico comitato britannico: l'ACNFP (Advisory Community on Novelle Food Processes);
c) tutte le sette notifiche di avvio della fase di commercializzazione dei prodotti alimentari OGM, sono state inoltrate dalle industrie titolari dei prodotti contestualmente al Governo Britannico e alla Commissione UE e, ad effetto di tale procedura di notifica (illegittima per i motivi sopraelencati), si é potuto automaticamente procedere alla fase di commercializzazione sull'intero territorio UE.
Le Autorità Britanniche sono recidive:
La Magistratura britannica ha aperto una indagine allo scopo di accertare le responsabilità del Governo inglese indiziato di aver consentito all'industria AgrEvo di raddoppiare la superfice dei campi sperimentali e la durata dei tempi di sperimentazione delle varietà agricole geneticamente modificate (OGM);
- venerdì 17 settembre 1999, il Ministro per l'Ambiente Britannico, a nome dell'intera compagine di Governo, ha ammesso pubblicamente di aver violato le regole comunitarie sottoscritte per la sperimentazione di colture transgeniche. A propria giustificazione, il portavoce del Governo Britannico ha affermato che la violazione delle norme é stata prodotta al fine di approfondire i test scientifici e le indagini sul rischio delle colture OGM. Che faccia tosta....
Dove avvengono le nuove sperimentazioni?
La tabella 2 evidenzia l'ennesima sorprendente "coincidenza". Sette sono gli alimenti geneticamente manipolati che hanno avviato le procedure sperimentali in Europa, ma solo uno dei prodotti OGM viene attualmente sperimentato in Gran Bretagna. Uno sguardo alle date ci aiuta nella spiegazione di questa "coincidenza". L'ultimo dei sette alimenti OGM arbitrariamente commercializzati in deroga al Regolamento CE 258/97 é stato notificato in Gran Bretagna il 23 ottobre 1998: cioè poche settimane prima della rivolta della stampa e dell'opinione pubblica, indignate per l'accondiscendenza delle Autorità Britanniche verso le industrie biotec....
TABELLA 2
Alimenti OGM in attesa di autorizzazione
ai sensi del Regolamento CE 258/97
Azienda |
Prodotto GM |
Sperimentazione |
| ZENECA Jealott's Hill research Station Jealott's Hill Bracknell UK - Berksghire RG42 6ET |
Lavorazione
|
Gran Bretagna |
| Bejo -Zaden P.O. Box 50 NL - 1749 Warmenhuizen |
Radicchio
Rosso transgenico |
Olanda |
Cicoria transgenica con sterilità maschile |
||
| E. I. DuPont Nemours
& Co. Agricoltural Enterprise Optimum Quality Grains L.L.C. Registration and Regulatory Affairs Europe Ebertstr. 4 D - 07743 Jena |
Sublimazione
oleica |
Olanda |
| Monsanto Services
International S.A. Ave. De Tervuren 270-272 B - 1150 Bruxelles |
Mais
"Roundup Ready" |
Olanda |
| Mr. M. Van den
Bulcke Plant Genetic Systems N.V. Jozef Plateaustraat 22 B - 9000 Gent |
Soia
"Liberty Link" by AgrEvo |
Belgio |
| Dr. P. Ahl Goy
Novartis Seeds AG |
Mais dolce Bt 11 |
Olanda |
Intervenga il Governo... con rapidità e decisione!
Di fronte alle evidenze contenute in questo nostro rapporto, riteniamo sia dovere del
nostro Governo intervenire in modo rapido ed efficace al fine di:
Alimenti OGM autorizzati alla commercializzazione nel territorio UE, ai sensi della Direttiva CE 220/90
Alimento OGM |
Paese referente |
Anno di autorizzazione |
Decisione n° |
Mais Bt
|
Francia |
23 gennaio 1997 |
CE 258/97 |
Soia glifosato
|
Gran Bretagna |
3 aprile 1996 |
CE 96/281 |